Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10385 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cicciano il 14/05/1966
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME p le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 2 marzo 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al pre riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi B(artt. 318, 110, 81 c.p.), 110, 318 cod. pen.), G(art. 322, comma 4, cod. pen.), H (artt. 319, 110, 81 cod. pen.), I (artt. 479, 368, comma 2, 61 n. 9, cod. pen., 81 cod. pen.) e 3 (a cod. pen.) ascrittigli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità.
La Corte di appello ha omesso di considerare la effettiva posizio dell’imputato e di suo figlio in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, attribuendo al se il ruolo di prestanome del primo senza considerare che il figlio avrebbe anch’e dopo il pensionamento del padre, lavorato da esperto informatico privo di diploma
Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che l’imputato, comunque abbia agito, non lo ha fatto nella convinzione di operare quale pubblico ufficiale, avendo approfittato del proprio ruolo per l’ottenimento di un vantaggio c altrimenti non avrebbe ottenuto.
Manca, ancora, costrutto alla motivazione in ordine alla contestazione relati al cittadino extracomunitario NOME COGNOME la cui ricostruzione del fatto denunzi rimane priva di dettagli che la possano ricondurre al reato.
Non vi è, ancora, motivazione in ordine alla chiesta riqualificazione de vicende nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., in relazione alla ded difensiva secondo la quale il COGNOME non era altro che un mediatore tra i COGNOME e i suoi terzi clienti e da questi suoi interessamenti traeva p guadagni, mancandosi un approfondimento dei rapporti tra il COGNOME e l’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla eccessiva pena inflitta in relazion continuazione, segnatamente con riguardo alla mancata prova dell’interess personale dell’imputato che, seppure ha agito contra legem, lo ha fatto senza che il suo ruolo di finanziere fosse determinante per gli accadimenti succedutisi.
2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione ed errone applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del
attenuanti generiche che non ha considerato la allegata disponibilità dell’imput a collaborare con gli inquirenti e l’ammissione da parte sua di al comportamenti, assumendo – invece – una preordinazione di modalità seriali priva di fondamento.
E’ pervenuta memoria difensiva per le parti civili costituite NOME a sosteg della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente generico e proposto per inammissibili ragioni in fatto volte alla rivalutazione probatoria.
Quanto alla posizione dell’imputato e di suo figlio rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE, la deduzione difensiva costituisce riproposizione della medesima questi di fatto rispetto alla quale la sentenza rileva che l’appellante non si era conf con la prima decisione (v. punto 2.1. della sentenza).
Quanto alla mancanza di sfruttamento da parte dell’imputato della sua funzione di finanziere, la deduzione è palesemente generica rispetto alla risp data dalla sentenza (sempre al par. 2.1., ibidem) in relazione alla comprovata messa a disposizione – da parte del ricorrente – delle prerogative, informazi contatti e poteri derivatigli dal ruolo di appartenente alle forze dell’ordine.
Quanto alla vicenda che coinvolge NOME COGNOME (capi E e G) del tutto generica è la censura in ordine alla genericità dei riferimenti rispetto alla p ricostruzione dei fatti da parte di NOME COGNOME (v. pg. 9 della sentenza).
Quanto alla denegata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 346-bis pen. la censura è manifestamente infondata, oltre che genericamente proposta, rispetto alla ricostruzione delle singole vicende in chiave corruttiva e al ri specificamente svolto dalla sentenza (v. pg. 11, punto 3.1.) – secondo il qua ricorrente non è un privato intermediario che si attiva pek promuovere un accordo corruttivo tra il pubblico ufficiale (corrotto) e un terzo (corruttore), ma è il p ufficiale parte dell’accordo corruttivo, mentre il COGNOME concorre qu extraneus nella vicenda corruttiva alla quale il ricorrente ha personalment partecipato.
Il secondo motivo è del pari manifestamente generico, oltretutto sulla base di assertive ragioni in fatto, rispetto alla analitica valutazione della congruità dei singoli aumenti in continuazione (v. pg. 12 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha rilevato l’assenza di elementi obiettivi sulla base dei quali le predette attenuanti andavano riconosciute (v. pg. 12, punto 4.1.), giudizio del tutto corrispondente alla proposizione del relativo motivo di appello, che non va oltre la allegazione della incensuratezza dell’imputato (v. pg. 7 dell’atto di appello).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che si ritiene equo determinare in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 20 febbraio 2025.