Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando i motivi sono palesemente infondati, portando a conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti e le condizioni di un ricorso in Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sua condanna. Le ragioni dell’appello in Cassazione si basavano su due punti principali:
1. La contestazione di una precedente decisione della Corte d’Appello, che aveva dichiarato inammissibile un motivo del gravame per la sua “aspecificità estrinseca”. In sostanza, l’imputato lamentava che la sua critica alla condanna per falsa testimonianza non fosse stata esaminata nel merito.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Il ricorrente sperava che la Suprema Corte potesse ribaltare la decisione, ma l’esito è stato ben diverso.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
Primo Motivo: L’Aspecificità del Gravame di Merito
La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva agito correttamente. Il motivo di appello originale, relativo alla responsabilità per falsa testimonianza, era stato giudicato vago e generico. Non criticava in modo specifico la logica della sentenza di primo grado, ma si limitava a una contestazione generale. La Cassazione ha sottolineato che un giudizio di responsabilità per falsa testimonianza è autonomo e non dipende dall’esito del processo in cui la testimonianza è stata resa. Il ricorso in Cassazione non solo non ha scalfito questa valutazione, ma, secondo i giudici, non ne ha nemmeno contestato la correttezza, rendendo il motivo del tutto inconsistente.
Secondo Motivo: La Motivazione Sufficiente sul Diniego delle Generiche
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per negare le attenuanti generiche. I giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, giungendo a una conclusione motivata. Poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito, non può riesaminare le valutazioni fattuali del giudice inferiore se queste sono sorrette da una motivazione logica e completa. Pertanto, anche questa censura è stata ritenuta non ammissibile in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Quando i motivi del ricorso sono palesemente infondati, come in questo caso, o quando cercano di ottenere un nuovo e non consentito esame del merito, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non entra nel vivo della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha applicato rigorosamente i limiti del proprio sindacato, confermando che i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Un’impugnazione generica o volta a una rivalutazione dei fatti è destinata al fallimento. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre: come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una strategia processuale attenta e consapevole dei limiti di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. Il primo era generico e non contestava adeguatamente la decisione precedente, mentre il secondo tentava di ottenere un riesame del merito su una questione (le attenuanti generiche) che era già stata motivata in modo logico e sufficiente dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sul negare le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione è inesistente, palesemente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha fornito una giustificazione adeguata e coerente per la sua scelta, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9670 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 07/11/1998
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati e in particolare quanto al primo, perchè il giudizio di inammissibilità della prima censura esposta co gravame di merito, ritenuta affetta da aspecificità estrinseca (quanto ai tratti fondanti il di responsabilità per la falsa testimonianza a prescindere dalla definizione del process occasione del quale la deposizione falsa è stata resa) non merita critiche perchè effettivame diretta a rassegnare concreti vizi di specificità del ricorso rispetto alla valutazione fon responsabilità rassegnata in primo grado (non potendosi r peraltro i .trascurare che la valutazione in questione è stata resa nel contraddittorio delle parti e non de plano sicchè, anche se contenuti, la stessa possa ritenersi destinata a celare un 0 giudizio di manifesta infondatezza nel merito dell’assunto difensivo, in ogni caso siffatta conclusione può dirsi oggi consolidata all del ricorso che occupa, che non ne contesta la correttezza);
quanto al secondo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche perchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabi questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.