Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ridiscutere i fatti già ampiamente valutati nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, con le relative conseguenze per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha tentato di portare le sue ragioni dinanzi alla Suprema Corte. La linea difensiva principale si fondava sulla contestazione della destinazione della sostanza detenuta, sostenendo che fosse per uso personale e non per altri fini illeciti. Questa argomentazione, tuttavia, era già stata il fulcro del dibattimento sia in primo grado che in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con una decisione netta, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nuovamente nel merito della questione (ovvero se la sostanza fosse o meno per uso personale), ma si è concentrata sulla struttura e sulla natura dei motivi di ricorso presentati. La decisione finale ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Analisi di un Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso non presentava nuovi profili di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata. Al contrario, le doglianze proposte erano una mera “replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
In altre parole, l’appellante ha riproposto le stesse argomentazioni già sconfessate in Appello, senza indicare specifiche violazioni di legge o manifeste incongruenze logiche nella motivazione della sentenza precedente. La Corte ha sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su “argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche”.
La Cassazione, quindi, ribadisce il suo ruolo: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata interpretazione di una norma di legge (error in iudicando) o un difetto grave nel ragionamento del giudice che ha portato alla decisione (vizio di motivazione). Presentare un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile e all’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e un’infruttuosa richiesta di riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di motivi già esaminati e respinti correttamente dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per contestare la valutazione dei fatti, come la destinazione a uso personale di una sostanza?
No, questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte si limita a un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/11/1993
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, diretta a conte la tenuta della motivazione della decisione gravata sotto il versante della destinazione ad personale della sostenza detenuta dal ricorrente, replica profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.