Ricorso Inammissibile: Quando la Reiterazione dei Motivi Blocca la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto, ma si limitano a riproporre questioni già decise. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche una conferma della solidità delle decisioni dei giudici di merito. Analizziamo il caso di un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con la fermezza della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Condotta Violenta e Reiterata
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per i reati previsti dagli articoli 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 635 (danneggiamento) del codice penale. La sentenza impugnata aveva descritto in dettaglio le modalità della sua condotta, caratterizzata da violenza e da una chiara finalità di opposizione all’operato delle forze dell’ordine. Un elemento chiave, sottolineato dai giudici, era la reiterazione del comportamento illecito nell’arco di due giorni, un fattore che indicava una determinazione criminale non occasionale.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha sollevato tre questioni principali per cercare di ribaltare la condanna:
1. Mancanza di dolo: Si sosteneva che l’imputato non avesse agito con la piena coscienza e volontà di commettere i reati contestati.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Veniva richiesta l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità.
3. Errata valutazione della recidiva: Si contestava il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, che aveva contribuito a determinare la pena.
Questi argomenti, tuttavia, non hanno trovato accoglimento presso la Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Analisi sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su una logica processuale rigorosa e su una valutazione sostanziale della condotta dell’imputato.
Mera Reiterazione dei Motivi: Un Ostacolo Insormontabile
Il principale motivo di inammissibilità è stato individuato nel carattere puramente ripetitivo delle censure. La Corte ha osservato che i motivi proposti non erano altro che una riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello di Perugia. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità, che interviene solo in caso di violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Ripresentare le stesse doglianze senza evidenziare specifici errori di diritto equivale a chiedere un riesame del merito, inammissibile in questa sede.
L’Abitualità della Condotta che Esclude la Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha evidenziato un ostacolo insuperabile: l’abitualità della condotta. I precedenti penali dell’imputato per reati della stessa indole dimostravano una tendenza a delinquere che, per legge, impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Questo beneficio è riservato a condotte illecite occasionali e di minima offensività, non a chi manifesta una persistente pericolosità sociale.
La Giustificazione della Recidiva
Infine, anche la censura relativa alla recidiva è stata respinta. La Corte ha ritenuto ampiamente giustificato l’aumento di pena, non solo per la presenza di precedenti specifici, ma anche per le modalità del fatto, che esprimevano una spiccata pericolosità. Il bilanciamento operato dal giudice di merito, che aveva considerato le attenuanti equivalenti all’aggravante, è stato ritenuto corretto e non meritevole di riforma.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e chiare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione’. La sentenza impugnata aveva già dato conto, in modo logico e sufficiente, delle ragioni per cui il dolo era evidente (violenza, finalità oppositiva, comportamento reiterato), per cui la recidiva era giustificata (precedenti specifici e modalità del fatto) e per cui non poteva essere applicata la causa di non punibilità (abitualità della condotta). La Corte di Cassazione, pertanto, non ha ravvisato alcun vizio di legittimità da sanare, limitandosi a prendere atto della manifesta infondatezza e del carattere ripetitivo del ricorso.
Conclusioni: L’Importanza di Nuovi Argomenti nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve basarsi su critiche precise e nuove alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di motivazione, e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. Inoltre, conferma che istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto sono incompatibili con una storia criminale che dimostri l’abitualità del comportamento illecito. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare reali vizi di legittimità, evitando ricorsi destinati a una sicura declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
È possibile ottenere la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ se si hanno precedenti penali?
Secondo questa ordinanza, no. Se i precedenti penali indicano una ‘abitualità della condotta’, specialmente per reati della stessa indole, questa condizione osta all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Come è stata giustificata l’applicazione dell’aggravante della recidiva?
L’aggravante è stata ritenuta giustificata non solo sulla base dei precedenti penali specifici dell’imputato, ma anche in considerazione delle modalità concrete del fatto, che sono state valutate come espressive di una persistente pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/05/1995
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i quali si c l’affermazione di responsabilità per i reati di cui all’art. 337 e 635 cod. pen. per mancan dolo, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’esclusione della recidiva, inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi congrua e corretta motivazione;
ritenuto, infatti, che quanto al dolo la sentenza impugnata dà conto delle violen modalità della condotta tenuta, della chiara finalità oppositiva e dal comportamento reiter nell’arco di due giorni (pag.5);
ritenuto che l’aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustifica dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto, ritenute espr persistente pericolosità, e comunque bilanciato dal giudizio di equivalenza con le attenuan riconosciute (pag. 6);
ritenuto che alla causa di non punibilità, richiesta solo nel ricorso, osta l’abituali condotta, risultante dai precedenti per reati della stessa indole (pag. 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle afnmende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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Il consigliere NOME COGNOME