Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Mera Ripetizione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare non solo alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori sanzioni pecuniarie. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di un imputato che contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sottolineando un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio per ridiscutere i fatti.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre punti principali: la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione della ritenuta recidiva. Tuttavia, queste stesse questioni erano già state sollevate e respinte con adeguate motivazioni nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nel fatto che le censure presentate non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di riesaminare le valutazioni di fatto, bensì di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, aspetti che nel caso di specie erano stati pienamente rispettati dai giudici di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse solidamente ancorata a elementi concreti e correttamente valutati. In particolare, per negare i benefici richiesti dall’imputato, erano stati considerati:
1. La consistenza e reiterazione della condotta: Il comportamento illecito era stato ripetuto più volte nel corso della stessa giornata, un fattore che ne aumenta la gravità e lo rende incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
2. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi elementi a favore dell’imputato che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche. La richiesta, infatti, era stata formulata in modo generico, senza specificare quali circostanze avrebbero dovuto portare a una mitigazione della pena.
3. La pericolosità sociale: La presenza di numerosi e gravi precedenti penali è stata interpretata come un indicatore di una spiccata pericolosità sociale, elemento ostativo sia al riconoscimento della tenuità del fatto sia alla concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere mirato a denunciare vizi di legittimità specifici (errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già esaminate e respinte è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Le conseguenze di tale esito non sono neutre: oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi vizi di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti e la non punibilità per tenuità del fatto?
La Corte ha basato la sua decisione sulla consistenza della condotta, sul fatto che fosse stata reiterata nello stesso giorno, sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e sulla presenza di una pluralità di gravi e reiterati precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRICO il 01/06/1969
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso con cui si rivolgono censure all’omesso riconoscimen della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Cort di appello che ha valorizzato la consistenza della condotta, reiterata nel corso della st giornata, l’assenza di elementi positivi (anche rapportati alla genericità del motivo con c chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e la pluralità di gravi e rei precedenti significativi della aumentata pericolosità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.