Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 24/01/1988
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ch ne ha confermato la condanna per i reati di cui all’art. 610, comma 1 e 2 cod. pen. (capo a. d rubrica), 61, n. 2 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b.);
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si deduce l’erronea applicazione del legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui al ca particolare sottolineando l’inidoneità dell’azione nell’ingenerare timore – lungi dal muovere comp censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando eleme fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia addurre il travisamento dell (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); ed è manifestamente infondato in quanto (come emerge pure dalla decisione di primo grado, confermata dalla Corte territoriale; c spec. p. 2 s.) il ricorrente, proprio esibendo un coltello, ha costretto la guardia giurata a co di fare ingresso nell’esercizio commerciale de quo;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’erronea applicazion della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui b. – contiene allegazioni ipotetiche nella parte in cui offre una diversa lettura del motivo detenzione dell’arma; in riferimento alla commisurazione della pena, è privo di specificità in q non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici, peraltro ve in fatto;
considerato che il terzo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è inedito con riguardo alla causa di non punibilità (e «non possono essere dedot con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omes pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tr di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto all violazione di legge richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento a violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, nnassimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.); inoltre, con riferimento alla p del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi che non muovono alcuna censura alla decisione impugnata, ed è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (tramite il richiamo all lieve entità dei fatti, alla luce di quanto acclarato nella specie: cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), così
rendendo una motivazione congrua e logica segnatamente a fronte della genericità de appello;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 2675 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determin euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.