Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si limita a riproporre questioni già decise e si scontra con norme precise come quelle sulla recidiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione e le responsabilità del ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Decisione della Corte Territoriale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli. Inoltre, aveva operato un bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, negando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contestata all’imputato. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, cercando di rimettere in discussione la propria colpevolezza e il trattamento sanzionatorio.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che gli argomenti presentati non erano nuovi: l’imputato si era limitato a riprodurre le stesse doglianze già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In ambito processuale, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Proporre argomenti già vagliati, senza evidenziare vizi di legge nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Il Divieto dell’Art. 69 c.p.: Recidiva vs. Attenuanti
Un punto cruciale della decisione riguarda il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. La difesa aveva contestato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha però richiamato il divieto esplicito contenuto nell’articolo 69, comma 4, del codice penale. Questa norma stabilisce che, in caso di recidiva reiterata, le circostanze attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti su di essa. La Corte d’Appello, quindi, non aveva commesso alcun errore di diritto, ma si era semplicemente attenuta a un preciso vincolo normativo. Questo aspetto rende la doglianza del ricorrente manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per due motivi fondamentali. In primo luogo, la riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello. In secondo luogo, la manifesta infondatezza della critica relativa al bilanciamento delle circostanze, data l’esistenza di un divieto legale esplicito (art. 69, comma 4, c.p.) che impediva una diversa valutazione. La natura meramente ripetitiva e la contrarietà a norme di legge hanno reso l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e i ricorsi devono basarsi su vizi concreti e non sulla semplice speranza di ribaltare una decisione sfavorevole riproponendo le medesime argomentazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché riproduceva argomenti che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Cosa significa che le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata?
Significa che la legge (specificamente l’art. 69, comma 4, del codice penale) vieta al giudice di considerare le circostanze attenuanti generiche più importanti dell’aggravante della recidiva reiterata al fine di ridurre la pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello nell’affermare la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli e nel disconoscere la prevalenza dell circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, stante il divieto posto dall’art. comma 4, cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle rnmende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il P sidente