Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di appello. Quando un ricorso è generico o non affronta le fondamenta della decisione impugnata, il suo esito è quasi sempre un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto chiaro su come la mancanza di censure efficaci porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e falso. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a tre motivi principali. I primi due motivi contestavano la motivazione della sentenza e la presunta violazione di legge riguardo alla sua colpevolezza e al trattamento sanzionatorio. Il terzo motivo, invece, si concentrava sulla valutazione della recidiva, considerata un fattore aggravante per la pena.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti complessivamente inidonei a scalfire la decisione della Corte d’Appello. La valutazione degli Ermellini si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità delle argomentazioni difensive.
Genericità dei Motivi sull’Identificazione
I primi due motivi sono stati giudicati generici perché non contenevano una critica puntuale e specifica contro la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’Appello aveva stabilito con certezza l’identità del colpevole, basandosi sulle dichiarazioni del verbalizzante. Quest’ultimo aveva affermato di non avere dubbi, avendo fermato l’imputato più volte mentre era alla guida dello stesso veicolo, un mezzo peraltro intestato formalmente alla moglie. Il ricorso non ha fornito elementi concreti per contestare questa ricostruzione, limitandosi a una critica astratta e quindi inefficace.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato considerato un ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla maggiore capacità a delinquere dell’imputato è un giudizio di fatto, che spetta ai giudici di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e adeguata. Il ricorso si è limitato a riproporre le stesse censure già respinte, risultando meramente riproduttivo e manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Poiché i motivi presentati erano privi di effettiva censura e non evidenziavano vizi logici o giuridici nella decisione della Corte d’Appello, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La genericità delle doglianze e la riproposizione di argomenti già vagliati hanno reso l’impugnazione un tentativo sterile di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Le Conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso deve essere fondato su motivi specifici e pertinenti. Un’impugnazione generica non solo è destinata a fallire, ma comporta anche un aggravio di costi per chi la propone, senza alcuna possibilità di modificare l’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi di una critica specifica contro la decisione della corte inferiore, e in parte riproponevano censure già respinte, risultando manifestamente infondati.
Come è stata confermata l’identificazione dell’imputato?
L’identificazione è stata considerata certa perché il verbalizzante ha affermato di non avere dubbi, avendo fermato l’imputato più volte alla guida dello stesso veicolo, che, sebbene intestato alla moglie, era nella sua disponibilità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6918 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 10/04/1971
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e falso contest trattamento sanzionatorio risultano generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti decisione che ha rilevato come non vi fossero motivi per dubitare di quanto affermato dal verbalizzante circa l’identificazione del ricorrente, più volte fermato con lo stesso mez peraltro, formalmente intestato alla moglie;
rilevato che riproduttivo di identica censura e manifestamente infondato risulta il terz motivo con cui si deduce violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva in ragione de valorizzata aumentata capacità a delinquere, valutazione in fatto che, in quanto adeguata e logica, non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.