Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione su Evasione e Resistenza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La sua ultima speranza, il ricorso in Cassazione, si è scontrata con i rigidi paletti procedurali che governano questo tipo di impugnazione.
Il Contesto del Ricorso
L’imputato, già condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando diversi aspetti della sentenza. In primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti e l’accertamento della sua responsabilità, sostenendo che la sua versione non fosse stata adeguatamente considerata rispetto a quella fornita dai verbalizzanti. In secondo luogo, criticava il trattamento sanzionatorio ricevuto, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e la misura dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, che toccano la natura stessa del suo ruolo di giudice di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi e i Limiti del Giudizio
Il primo punto cruciale è che i motivi di ricorso non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dal giudice d’appello. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si può semplicemente tentare di nuovo la stessa argomentazione sperando in un esito diverso. Inoltre, la richiesta di riconsiderare la credibilità delle testimonianze e la giustificazione fornita dall’imputato si traduce in una richiesta di “rilettura diretta delle fonti di prova”. Questa attività è preclusa alla Suprema Corte, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio e un Ricorso Inammissibile
Anche le doglianze relative alla pena sono state ritenute infondate. La decisione su aspetti come le attenuanti generiche, la recidiva e l’entità della pena rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione esauriente e logica, giustificando le proprie scelte sulla base dell’omogeneità della condanna rispetto ai precedenti penali e della gravità del reato di resistenza commesso ai danni di più pubblici ufficiali.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio fondamentale che distingue il giudizio di merito (primo e secondo grado) dal giudizio di legittimità (Cassazione). I giudici di merito accertano come si sono svolti i fatti e decidono sulla colpevolezza e sulla pena. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Poiché il ricorso in esame tentava proprio di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, mascherandolo da critica legale, è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende ricorrere in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Un ricorso che si limiti a riproporre le stesse difese o a chiedere una diversa valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano semplici ripetizioni di argomenti già respinti in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività che non è permessa nel giudizio della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’. Ciò significa che la Corte verifica unicamente la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, senza poter riesaminare i fatti o le prove, come le testimonianze.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla sentenza di condanna che è diventata definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2347 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2347 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di V.C. Messina; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.
I proposti motivi, relativi all’accertamento in punto di responsabilità poiché non era stata ritenuta attendibile la giustificazione dell’imputato rispetto alla versione dei fatti fornita dai verbalizzanti, sollecita, in presenza della compiuta e logica motivazione delle sentenze di merito, la rilettura diretta delle fonti di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Del tutto generica la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale e la misura di aumento di pena per la continuazione tra reati, aspetti che involgono, ciascuno, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto della omogeneità della condanna rispetto ai precedenti penali e della commissione del reato di resistenza in danno di più pubblici ufficiali (cfr. sul punto pagina 3 della sentenza impugnata nella quale è riportato analitico calcolo delle pena inflitta partendo da quella base di un anno di reclusione per il reato di evasione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
COGNOME
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consiglie COGNOME relatrice
COGNOME
Il Pres
nte