Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello Diventa un Vicolo Cieco
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza revisione dei fatti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Questo caso, relativo a un furto aggravato, dimostra l’importanza di fondare l’impugnazione su solidi motivi di diritto, evitando di riproporre questioni di merito già decise nei gradi precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per furto, aggravato da due circostanze specifiche: l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e l’aver agito con violenza sulle cose. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per cassazione tramite il suo difensore, articolando tre distinti motivi di doglianza.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti manifestamente infondati e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: la Procedibilità d’Ufficio
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato infondato perché il reato contestato era procedibile d’ufficio. La presenza dell’aggravante di aver commesso il fatto su una cosa destinata a pubblico servizio rende superflua la querela della parte offesa. La Corte ha sottolineato che questa aggravante era stata formalmente contestata e correttamente applicata, rendendo l’azione penale obbligatoria da parte dello Stato.
Il Secondo Motivo: il Divieto di Riesame del Merito
Il secondo motivo rappresentava il cuore del problema del ricorso. La ricorrente, infatti, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cercando di proporre una ricostruzione alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un giudice di legittimità. Può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non denunciava specifici ‘travisamenti della prova’ ma si limitava a criticare la valutazione del giudice d’appello, è stato ritenuto inammissibile. La motivazione della Corte d’Appello, inoltre, è stata giudicata logica e priva di vizi evidenti.
Il Terzo Motivo: la Prescrizione non Maturata
Infine, anche il terzo motivo, relativo alla presunta prescrizione del reato, è stato respinto. La Corte ha chiarito che, tenendo conto delle aggravanti contestate e della recidiva, i termini per la prescrizione non erano ancora decorsi al momento della decisione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ha evidenziato che un ricorso è inammissibile quando, come in questo caso, i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di cassazione. La funzione della Corte Suprema è garantire l’uniforme interpretazione della legge, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove. La sentenza impugnata presentava un ‘apparato motivazionale’ coerente e non manifestamente illogico, sufficiente a resistere alle censure proposte. La dichiarazione di inammissibilità ha quindi comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato esclusivamente su vizi di legittimità. Un’impugnazione che si traduce in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea la necessità di una difesa strategica che comprenda appieno i limiti e le funzioni di ciascun grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. In particolare, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in Cassazione, e contestava la procedibilità e la prescrizione del reato su basi errate.
Cosa significa che un reato è ‘procedibile d’ufficio’?
Significa che lo Stato può iniziare un procedimento penale anche senza una denuncia formale (querela) da parte della vittima. Nel caso specifico, la presenza dell’aggravante di aver commesso il furto su un bene destinato a pubblico servizio ha reso il reato procedibile d’ufficio.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è giudicare la ‘legittimità’, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della loro sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 20/03/1966
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stata condannata in relazione al reato di c agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il reato è procedibi d’ufficio, risultando formalmente contestata e correttamente applicata l’aggravante di ave commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio;
che la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle aggravanti e della recidiva, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Presidente