Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna Senza Entrare nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funzioni il giudizio di legittimità, specialmente quando un appello viene considerato un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un giovane imputato la cui condanna per rapina impropria e altri reati è stata definitivamente confermata. Analizziamo i fatti e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da un episodio che ha visto coinvolto un minorenne, sorpreso in possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva. Al momento del controllo, il giovane ha reagito con violenza per tentare di sottrarsi all’identificazione e assicurarsi la fuga. Questo comportamento ha portato la Procura a contestargli il reato di rapina impropria.
Oltre a ciò, l’imputato è stato ritenuto responsabile per altri capi d’accusa, tra cui la ricettazione del veicolo e il porto di un coltello. La Corte d’Appello per i minorenni aveva confermato la sua colpevolezza, negando inoltre il riconoscimento di alcune attenuanti, come quella della lieve entità del fatto, e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Analisi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza. Tuttavia, la Suprema Corte li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate.
La Corretta Qualificazione della Rapina Impropria
Il primo motivo di ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria. La Cassazione ha respinto questa tesi, sottolineando come la decisione della Corte d’Appello fosse in linea con il dato normativo e l’orientamento consolidato della giurisprudenza. La reazione violenta, avvenuta subito dopo essere stato scoperto con la refurtiva e finalizzata a sottrarsi al controllo, integra perfettamente gli elementi costitutivi di tale reato.
Il Diniego delle Attenuanti e del Beneficio della Sospensione Condizionale
Anche gli altri motivi, relativi al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e al diniego della sospensione condizionale, sono stati giudicati infondati. La Corte ha evidenziato come il provvedimento impugnato contenesse una motivazione logica, coerente e completa. I giudici di merito avevano adeguatamente valutato tutti gli elementi probatori, come le modalità dell’azione e le dimensioni dell’arma, per giustificare le loro conclusioni. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito tali valutazioni, ma solo controllarne la coerenza logica e la correttezza giuridica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il ruolo del giudice di legittimità. La Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi. Le argomentazioni dei giudici di merito erano esistenti, lineari e conformi all’analisi delle prove. Di fronte a una motivazione così solida, i motivi del ricorso sono apparsi palesemente privi di fondamento, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Un aspetto rilevante è che, trattandosi di un procedimento a carico di un minore, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, in aderenza a un principio di tutela specifico per i procedimenti minorili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non su una mera riproposizione delle proprie tesi difensive già vagliate nei gradi di merito. Quando i motivi sono manifestamente infondati, il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo un’ulteriore discussione sul merito della vicenda. La decisione sottolinea l’importanza di costruire un appello su solide basi giuridiche, evidenziando reali errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, piuttosto che tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per la difesa, ciò significa concentrarsi sulla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, anziché sulla ricostruzione fattuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico, oppure quando non rispetta i requisiti di forma previsti dalla legge. In questi casi, la Corte non esamina il merito della questione.
Perché la reazione dopo il furto è stata qualificata come rapina impropria?
La condotta è stata qualificata come rapina impropria perché l’imputato, subito dopo essere stato scoperto in possesso di un motociclo rubato, ha reagito per sottrarsi al controllo. Secondo la giurisprudenza, l’uso della violenza o della minaccia immediatamente dopo la sottrazione di un bene, al fine di garantirsi l’impunità o il possesso della cosa, integra tale fattispecie di reato.
Perché all’imputato minorenne non sono state addebitate le spese processuali?
La sentenza specifica che, trattandosi di un procedimento a carico di minorenni, è esclusa per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come stabilito da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4313 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4313 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria Ł manifestamente infondato, in considerazione del dato normativo e dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità;
che in particolare la corte di merito nella ricostruzione dei fatti ha spiegato come l’imputato ebbe a reagire per sottrarsi al controllo dopo essere stato rinvenuto in possesso di un motociclo di origine furtiva;
osservato che, il secondo motivo di ricorso che contesta mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 24 Ł manifestamente infondato dal momento che dalla lettura del provvedimento impugnato detta motivazione dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (si veda in particolare pag. 7 e i riferimenti a mezzi e modalità dell’azione);
che manifestamente infondati debbano ritenersi il terzo, il quarto e il quinto motivo aventi ad oggetto rispettivamente: l’illogicità della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, della declaratoria di responsabilità in ordine al capo C) dell’impugnazione nonchØ il diniego del beneficio della sospensione condizionale;
che detti motivi denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (sia con riferimento alla ricettazione del ciclomotore Aprilia che con riguardo alle dimensioni del coltello, che infine al giudizio posto a fondamento della negazione della sospensione condizionale)
rilevato , infine, che trattandosi di procedimento a carico di minorenni Ł esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della
– Relatore –
Ord. n. sez. 1318/2026
cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.