Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta a un riesame
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17220 del 2024 offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, deve rispettare regole precise, evitando di riproporre le stesse argomentazioni o di chiedere alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete: un nuovo processo sui fatti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio questi principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per i reati di minaccia (art. 612 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi. Il primo contestava l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite secondo le modalità previste dall’articolo 512 del codice di procedura penale. Gli altri due motivi, invece, attaccavano la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano affermato la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e le ragioni del Ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta e perentoria: il ricorso è inammissibile in ogni sua parte. Vediamo perché.
### Primo Motivo: la ripetitività delle argomentazioni
Per quanto riguarda la contestazione sull’uso delle dichiarazioni della persona offesa, i giudici supremi hanno rilevato che non si trattava di una critica nuova e argomentata alla sentenza d’appello, ma di una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già sostenuto e respinto nel precedente grado di giudizio. In pratica, la difesa si è limitata a riproporre gli stessi argomenti senza confrontarsi specificamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello li aveva disattesi. Un motivo di ricorso in Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente la decisione impugnata, non può essere una semplice riproposizione di doglianze passate. Per questo, è stato considerato solo ‘apparente’ e quindi inammissibile.
### Secondo e Terzo Motivo: il divieto di ‘rilettura’ dei fatti
Anche il secondo e il terzo motivo, che criticavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice dei gradi precedenti. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e priva di vizi, spiegando in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento. Chiedere alla Cassazione di rivedere tale valutazione equivale a sollecitare un terzo grado di giudizio sul merito, cosa che la legge non consente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte fonda la sua decisione sul principio, consolidato da tempo (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 6402/1997), secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Tentare di ottenere in sede di legittimità una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito’ è un’operazione non consentita. Il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi di legge o di logica manifesta, non offrire una diversa interpretazione delle prove. Poiché tutti i motivi del ricorso si risolvevano, direttamente o indirettamente, in una richiesta di questo tipo, l’intero gravame è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un importante monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto. La sua presentazione richiede motivi seri, specifici e pertinenti ai limiti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: in primo luogo, il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. In secondo luogo, gli altri motivi miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale o della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17220 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione dell’art. 606 primo comma, lett. c) cod. proc. pen., in particolare contestando l’utilizza delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ric
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen., non sono consentiti dalla legge di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di me quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragi suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9 della sent impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
il Presidente