Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti che definiscono un ricorso inammissibile, chiarendo le pesanti conseguenze per chi tenta di forzarli. Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso è destinato a fallire sin dal principio.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 29 settembre 2023, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La contestazione principale riguardava il reato di resistenza. Il ricorrente, tramite il suo difensore, sollevava due principali motivi di impugnazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi presentati dal ricorrente erano essenzialmente due:
1. Contestazione della configurabilità del reato: Il primo motivo mirava a smontare l’accusa di resistenza, sostenendo che i fatti non integrassero gli estremi del reato.
2. Richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo verteva sull’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale, norma che esclude la punibilità per fatti di minima gravità, lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello su questo punto.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno sottolineato che le argomentazioni non erano nuove, ma si limitavano a replicare censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che la sede di legittimità non è un “terzo grado” di giudizio dove poter rivalutare i fatti. I giudici di appello avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di incongruenze logiche, rendendo la critica del ricorrente un tentativo inaccettabile di ottenere un nuovo esame del merito.
Sul secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha usato l’espressione “radicalmente assorbito”. Ciò significa che la valutazione sulla gravità del fatto e sulla sua corretta qualificazione giuridica operata dalla Corte d’Appello era talmente netta e ben fondata da rendere superfluo e irrilevante ogni ulteriore dibattito sulla particolare tenuità. In sostanza, la natura stessa del reato, come accertato, escludeva in radice la possibilità di applicare tale beneficio.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze automatiche e gravose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge concreti e non sulla speranza di una riconsiderazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma aggrava la posizione economica del condannato, rendendo la sentenza di condanna definitiva e aggiungendo ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo replicava censure già adeguatamente respinte dai giudici di merito, mentre il secondo era stato assorbito dalla corretta valutazione giuridica della Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale, stabilita dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata quantificata in tremila Euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato di resistenza?
No, la Corte ha specificato che il ricorso è inammissibile proprio perché i motivi prospettati miravano a contrastare la configurabilità del reato, replicando profili già vagliati e disattesi, un’operazione di riesame del merito che non è permessa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto il primo, diretto a contrastare la configu resistenza contestata, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato dell difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da m incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese a pagina 2 alla luce della sit fatto ivi descritta evidentemente coerente ai costituti propri del reato contesta secondo, volto a rivendicare l’applicabilità alla specie del disposto di cui all’art. denunziare un asserito difetto di motivazione, risulta radicalmente assorbito dalla considerazione in diritto resa dalla Corte del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.