Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41330 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 57NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile
2.1. Il primo motivo ricorso, con cui si contesta Van della responsabilità, è inammissibile, in quanto interamente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità de ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 e escludono l’uso esclusivamente personale dello stupefacente.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile questa sede.
3.11 secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente al trattamento sanzionato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono aspecifici e versati in fatto.
Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 4 e 5 in ordine all’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, menzionando i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, il quantitativo di sostanza per nulla irris modalità del fatto, commesso nel mentre il ricorrente era sottoposto a misura cautelare. E’ caso di ribadire poi che le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. non costituiscono un d dell’imputato, ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e, comunque, recessivi a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito.
Il quarto motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in s di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello – anche mediante confacente rinvio alla tr motivazionale (cfr pag.11 della sentenza di primo grado) – ha adeguatamente dato conto dell’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, richiamando i plurimi precedenti penali da il predetto è gravato e il fatto che lo stesso si fosse reso nuovamente responsabile di condot di detenzione finalizzate allo spaccio, nonostante detenuto in regime cautelare per precedenti specifici. Corretta, pertanto, è in diritto la valutazione, secondo cui il reato in quest contestato è dimostrativo di sicura pericolosità sociale;
Manifestamente infondato oltre che generico, perché reiterativo di questioni già adeguatamente scrutinate è, in ultimo, il motivo inerente la confisca della somma di danaro, disposta ai sensi dell’art. 85 – bis cit. d.P.R. e 240 – bis cod. pen..
Anche in tal caso, i giudici di merito (doppia conforme) hanno congruamente esposto le ragioni poste a fondamento della misura ablatoria dando atto: a) della mancata giustificazione della provenienza del danaro, essendo l’allegazione difensiva inverosimile, illogica e assertiva; b) della sproporzione dell’importo di oltre duemila euro rispetto alle risorse economiche del nucleo familiare, i cui componenti non percepivano reddito lecito né svolgevano attività lavorativa.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.