Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37340 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAIERATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità del predetto imputato per il reato di violenza privata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione della disciplina processuale relativa al rito cartolare non partecipato, è manifestamente infondato in quanto le violazioni dedotte sono palesemente smentite dagli atti processuali, non risultando dalla disamina degli atti che la difesa dell’imputato abbia depositato istanza di trattazione orale dell’appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Il suddetto motivo, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, )akani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; il riconoscimento dell’art. 131-bis c.p.,
inoltre, implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell’argomentazione adottata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso 1’11 settembre 2024
Consigliere estensore