Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici
Quando si impugna una sentenza, la specificità e la pertinenza dei motivi sono cruciali. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un atto che non affronta adeguatamente le ragioni della decisione contestata. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già esaminati portino a una pronuncia di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. La Corte di merito aveva confermato la sua responsabilità penale, respingendo le argomentazioni difensive. L’imputato aveva quindi deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per cercare di ribaltare la decisione.
Analisi della Corte: la Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero caratterizzati da “genericità e manifesta infondatezza”. Invece di contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già formulate e disattese nel precedente grado di giudizio. Questo approccio è stato considerato processualmente scorretto, poiché un ricorso per cassazione deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non ignorarla.
Il Ricorso Inammissibile e la Tenuità del Fatto
Due erano i punti principali toccati dal ricorso e rigettati dalla Corte:
1. Prova dell’attività lavorativa: I giudici di merito avevano accertato che, al momento del controllo, l’imputato non era autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in questione. Il ricorso non ha fornito elementi nuovi o argomenti validi per mettere in discussione questa conclusione.
2. Particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.): La difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato questa possibilità, motivando la sua decisione con la “gravità della condotta”. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione “congrua ed esaustiva”, rilevando come il ricorso non avesse mosso critiche pertinenti a questo specifico punto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione fondamentale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza evidenziare vizi specifici della decisione d’appello, non assolve alla sua funzione. In questo caso, il ricorso è stato giudicato sterile, poiché non si è “confrontato” con la motivazione della Corte territoriale, che aveva già fornito una risposta esaustiva alle questioni sollevate. La Corte ha quindi applicato il consolidato orientamento che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi meramente reiterativi.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le implicazioni di una declaratoria di ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva, consolidando la condanna. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende adire la Corte di Cassazione: è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche verso la sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché si limitava a ripetere le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte d’appello aveva negato l’applicazione di tale norma a causa della gravità della condotta, e la Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua ed esaustiva, non validamente contestata dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME 035AOUY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.
I giudici hanno puntualmente evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto provato che, al momento del controllo, l’imputato fosse autorizzato a svolgere attività lavorativa (pag. 1).
Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., la Corte d’appello ne ha congruamente motivato la mancata concessione in ragione della gravità della condotta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
Il President