Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata dove non si riesamina il fatto, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione fallisce in partenza, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi proposti non introducono nuovi e validi argomenti giuridici, ma si limitano a ripetere doglianze già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per reati connessi al confezionamento di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva sostenuto, tra le altre cose, che il suo ruolo fosse stato di mera presenza passiva e non di partecipazione attiva. Inoltre, aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tutte queste richieste, confermando la responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’atto di impugnazione non ha sollevato questioni di legittimità nuove o diverse, ma ha tentato, senza successo, di ottenere un terzo giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di tre punti fondamentali, ripercorrendo e validando il ragionamento del giudice di secondo grado:
1. Ruolo Attivo dell’Imputato: La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già spiegato in modo logico e corretto perché il ricorrente non fosse un semplice spettatore, ma avesse rivestito un ruolo attivo nell’area di confezionamento delle dosi. Questa valutazione di fatto, se motivata adeguatamente come in questo caso, non è sindacabile in Cassazione.
2. Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto: L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale è stata esclusa. La condotta tenuta dall’imputato e il quantitativo ‘non minimale’ della sostanza stupefacente sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento di questa causa di non punibilità. La Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito era giuridicamente corretta.
3. Diniego delle Attenuanti Generiche: Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio alla luce dei fattori specifici del caso, come indicato nel terzo motivo di appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore istanza per ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e illogico. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche significative. Infatti, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la condotta specifica del ricorrente e il quantitativo non minimale della sostanza stupefacente sono stati considerati elementi che escludevano la ‘particolare tenuità’ del fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il 02/12/1996
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 159 Nairi
NRG 27271/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pag. 3, dove la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente sia stato colto dalla p.g. mentre rivestiva un ruolo attivo, e non di mera presenza, nell’area di confezionamento delle dosi; come la condotta tenuta dal ricorrente e il quantitativo non minimale escludevano la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; come il ricorrente non fosse meritevole del riconoscimento di attenuanti generiche, alla luce della valutazione operata dalla Corte di appello dei fattori indicati nel terzo motivo di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.