Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38356 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della dec shrie
RAGIONE_SOCIALE ricorre, a mezzo dei difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all’affer maz , one di i -esponsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e con un secondo per quello di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le lona articolazioni e de tutto assertivi.
Gli stessi : in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cavetti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso ve dichiarato inammissibile.
Ti ricorrente, in concreto, nen si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dat:c infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto per entrambi i reati contestatigli, ed in oa -ticolare, quarto al delitto di resistenza, hanno ricordato che, diversamente da quanto opina il difensore ricorrente, gli agenti di P.S. del tutto logicamente decidevano di sottoporre a controllo di n g. – atto ampiamente legittimato dal loro ufficio il soggetto notata per la via, poiché alla !oro vista costui ave tentato rapidamente di dileguarsi: verifica che, secondo un giudizio ex ante ed in concreto, risulta essere stata giustificatamente necessitata dalle circostanze e che, e posteriori, ha consentito di precedere per due reati di furto. Dunque, è il necessario controllo del soggetto che – aveva tenuto un atteggiamento più che sospetto ad integrare ; per vero, il leciittimo atto d’ufficio o servizio al quale RAGIONE_SOCIALE si è oPposto, ccn in violenza descritta n rubrica, certamente volta ad evitare l’accertamento stesso, essendo del tutto conapevole i! prevenuto che gli agenti gli avrebbero rinvenuto indosso !Don due beni di prove.eienza furtiva.
Ouanto alla possibilità che l’imputata davvero potesse essersi convinto erroneamente di essere in pericolo dinanzi ai due operanti, rilevano logicamente i giudici d eccello come si trattasse di dee agenti di P.5,: ni servizio, che si eran oualific,:at nell’intimare ai fuggitiv di fermarsL
T’ releaione poi a! furto con strappo, pc. s -ileva in sentenza come dagli atti d no. risulta chieramente corno la persone informata COGNOME abbia assistito al
furto con strappo ai danni del COGNOME, fornendo una precisa descrizione dell’autore alla polizia: descrizione, che si attagliava ampiamente al RAGIONE_SOCIALE. COGNOME, inoltre, ha riconosciuto come proprio i; cellulare perso dall’imputato, che a sua volta aveva descritto alla p.g. e che era caratterizzato dal particolare specifico del display danneggiato. Infine, quanto alla oc.’:ssibilità che detto bene potesse essere stato rirr,.i,nriato ir aj..ro modo dal prove to, per la Corte territoriale la stessa n Può thP essere esclusa, in base alla clescriiione dei ladro fornita dalla Caminetti, in uro 21 comportamento tenuto C·NOME COGNOME stesso, che semplicemente vedendo due agenti di oclizio per strada aveva cercato in ogni modo di darsi sua fuga, così insosnettendeti, per venire poi ogli stesso inseguito e bloccato, indi avendo il prevenuto resistito con VHer11,3 c (* .:::9 proprio onde evitare di essere controllato dagli pperan:ri.
Pis,pptto a tale motivata ; logica e coerente pronuncio i ricorrenti chiedono una rilettura degli elemenr: di fatto nesti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi a dvars iairarnetri di Ucostruzione e va’reazione.. Ma un siffatto modo di procedere e inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’eanns·mo eiudinp del fatto.
Essendo GLYPH ricorso inararia,sibile e, e no-ma deTart. 616 cod proc. pen, Ofl c”visandos assenza di colpa iella Oetermir azione della causa di inammissibilità (‘ -arte Cost. sona. n. 1.6 de! 13,6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzi)na pf:cnniada na:la rnisnra indicata in dispasitivin
P.Q.M.
,- NOME e condanna i ricorrente al pagamento delle sposa – processna1 e della somma di enrin U -emila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024