Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente cosa accade quando un appello non introduce nuovi elementi di diritto, risultando in un ricorso inammissibile. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, con la quale un imputato veniva ritenuto colpevole di un reato. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomenti. In primo luogo, contestava la sua responsabilità penale e chiedeva che il fatto fosse riqualificato come un reato meno grave ai sensi dell’art. 341-bis del codice penale. In secondo luogo, criticava il trattamento sanzionatorio, ovvero l’entità della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37278/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili in sede di legittimità, un livello di giudizio dove non si possono ridiscutere i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo punto del ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche critiche e richieste già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta e adeguata per confermare la responsabilità dell’imputato e per negare la riqualificazione del reato. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di controllore della legalità della decisione. Ripresentare le stesse doglianze senza evidenziare un vizio di legge specifico rende il motivo inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità della Critica alla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla sanzione, è stato respinto. La Corte lo ha definito ‘aspecifico’. L’appellante non ha mosso una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata riguardo alla determinazione della pena. Una lamentela generica, che non si confronta specificamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, non è sufficiente per ottenere una revisione da parte della Corte di Cassazione. È necessario indicare con precisione dove e perché il ragionamento del giudice inferiore sarebbe errato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi. Deve, invece, concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione. In caso contrario, come avvenuto in questa circostanza, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando appelli dilatori o palesemente infondati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi erano o meramente riproduttivi di argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente, o troppo generici e aspecifici.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomento sollevato nel ricorso è una semplice ripetizione di una questione già discussa e decisa dal giudice del grado precedente, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge. La Cassazione non riesamina il fatto, quindi riproporre la stessa tesi è inutile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37278 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
(primo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla richiesta di riqualificazione del fatto sensi dell’art. 341-bis cod. pen.);
(secondo motivo) aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i 2/07/2024.