Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale dove si possono contestare le decisioni dei giudici dei gradi precedenti. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché una contestazione generica e palesemente infondata non può che portare a una conferma della condanna, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la congruità della pena inflittagli.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non aveva i requisiti minimi per essere discusso.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile Viene Respinto?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione molto chiara del motivo di ricorso presentato. Secondo i giudici, la critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello era ‘manifestamente infondata oltre che generica’.
In pratica, il ricorrente non ha sollevato una questione di legittimità specifica e argomentata, ma si è limitato a una contestazione vaga. La Cassazione ha sottolineato come i giudici d’appello avessero già motivato in modo ‘logico, coerente e puntuale’ la congruità della sanzione imposta dal Tribunale di primo grado. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che non la scalfisce con argomenti precisi e pertinenti non ha alcuna possibilità di essere accolto. È un principio fondamentale della procedura penale: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare semplicemente i fatti, ma si devono indicare violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Fondato
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, non si limita a respingere il ricorso, ma condanna il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento delle istituzioni penitenziarie.
Questa decisione ribadisce un importante monito: l’accesso alla giustizia, specialmente al suo grado più alto, deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa. Presentare un ricorso inammissibile, privo di fondamenta giuridiche solide, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo promuove, confermando in via definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e generico, e non contestava validamente la motivazione logica, coerente e puntuale della sentenza della Corte d’Appello sulla congruità della pena.
Quale era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica.
Considerato, invero, che il giudice del gravarne ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente