Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Copia Incolla
L’ordinanza n. 24006 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come il sistema giudiziario gestisca i ricorsi che non apportano nuovi elementi di discussione. Un ricorso inammissibile non è solo un atto destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame, deciso dalla settima sezione penale, ribadisce un principio fondamentale: non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Torino con una sentenza del 20 settembre 2023, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su diversi aspetti, tra cui la sussistenza del dolo per il reato di calunnia, la natura della recidiva contestatagli e l’infondatezza di un’eccezione di prescrizione.
L’imputato ha tentato di rimettere in discussione le valutazioni di merito compiute dai giudici di secondo grado, sperando in un esito diverso davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, come vedremo, la sua strategia si è rivelata infruttuosa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto stesso. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano semplicemente una riproposizione di censure già avanzate in appello, le quali erano state vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di vizi logici.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su argomenti chiari e consolidati nella giurisprudenza. La motivazione principale risiede nella natura stessa del ricorso presentato, che è stato definito ‘meramente riproduttivo’.
La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Il vizio fatale del ricorso era la sua mancanza di originalità e di critica specifica contro la sentenza d’appello. Invece di contestare le argomentazioni della Corte territoriale, il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni, ignorando di fatto le risposte già fornite dai giudici. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le medesime questioni, ma un organo di legittimità che valuta se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria. Un ricorso inammissibile è proprio quello che non riesce a superare questa soglia di specificità.
L’irrilevanza della Subvalenza sulla Recidiva
Un punto tecnico ma cruciale riguardava la prescrizione. L’imputato sosteneva che il reato fosse prescritto, ma la Corte ha ribadito che la recidiva contestata (specifica e infra-quinquennale) aveva interrotto i termini. È interessante notare come la Corte abbia specificato che, ai fini del calcolo della prescrizione, è irrilevante un eventuale giudizio di ‘subvalenza’ della recidiva rispetto alle attenuanti generiche. Questo significa che, anche se le attenuanti fossero state considerate prevalenti o equivalenti all’aggravante della recidiva per determinare la pena, la recidiva stessa mantiene la sua piena efficacia nell’allungare i tempi della prescrizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. La presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere ponderata e basata su vizi concreti della sentenza impugnata, non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiungono anche ulteriori oneri economici. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare reali profili di illegittimità, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a un inevitabile rigetto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi e specifici motivi di critica contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva può impedire la prescrizione del reato?
Sì, la Corte ha confermato che la contestazione di una recidiva qualificata (specifica e infra-quinquennale) è sufficiente a impedire il maturare della prescrizione del reato, indipendentemente da un eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a GALLIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
(2
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta applicazione dell’ad 512 cpp, alla ritenuta sussistenza del dolo proprio della calunnia contestat alla natura della recidiva contestata ( specifica oltre che infra-quinquennale), alla infondate della eccepita prescrizione ( impedita per l’appunto dalla detta recidiva, non rilevando al fi giudizio di ritenuta subvalenza rispetto alle generiche)
rilevato che all’inammissibilità .del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.