Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, chiarendo perché un appello possa essere definito un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di portare il proprio caso davanti alla Suprema Corte, deve presentare motivi che attengono a violazioni di legge, non un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti. Analizziamo una decisione che ribadisce con forza questo principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, per sottrarsi a un controllo, si era dato alla fuga in auto, tenendo una condotta di guida pericolosa che aveva messo a rischio l’incolumità pubblica. La sua responsabilità penale era stata confermata anche dalla Corte d’Appello, che aveva altresì negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Corte di Cassazione perché non conformi ai requisiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure sul Merito
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di quelle già esaminate e respinte, con adeguata motivazione, dalla Corte d’Appello. L’imputato, di fatto, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, invadendo il campo del “merito”, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di garante della corretta applicazione del diritto.
Secondo Motivo: L’Aspecificità nella Richiesta di Attenuanti
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché “aspecifico”. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato il suo diniego basandosi su due elementi concreti: l’allarmante gravità della condotta tenuta e i precedenti penali irrevocabili a carico dell’imputato. Il ricorso non ha saputo contrapporre a questa motivazione una critica puntuale e specifica che evidenziasse un errore di diritto, limitandosi a una generica doglianza.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La decisione si fonda su un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve denunciare vizi di legge e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere un terzo giudizio sui fatti. La riproduzione di censure già disattese, senza individuare un preciso errore giuridico nella sentenza impugnata, rende l’appello sterile. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha sottolineato che la motivazione del giudice d’appello era completa e logica, e il ricorso non era riuscito a scalfirla con argomenti specifici, risultando quindi inammissibile per genericità.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia è un monito chiaro: il ricorso alla Suprema Corte è uno strumento serio, da utilizzare per contestare errori di diritto evidenti e non per tentare, in modo esplorativo, di ribaltare una valutazione di fatto già consolidata nei gradi di merito. Un ricorso infondato o meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (giudizio di merito), oppure quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Un motivo è “aspecifico” quando è generico e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Nel caso specifico, il ricorso sulle attenuanti generiche non ha contestato in modo mirato le ragioni addotte dalla Corte d’Appello (gravità della condotta e precedenti penali), limitandosi a una lamentela generale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRONTE il 06/06/1988
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 175 COGNOME
NRG 27385/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., è riproduttivo, con precluse invasioni nel merito, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della condotta pericolosa tenuta dall’imputato nel darsi alla fuga in auto); che il secondo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico rispetto alla effettiva motivazione (cfr. pag. 3, là dove la Corte di appello ha ritenuto in ogni caso dirimente ai fini del diniego l’allarmante gravità delle condotte unitamente alle condanne irrevocabili riportate dal ricorrente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i1,297 – 1- 172024.