Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello in Materia di Droga
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutte le impugnazioni raggiungono l’obiettivo sperato. Un esempio emblematico è quello del ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo di appello prima ancora di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i motivi per cui un ricorso può essere respinto ‘in limine’, con conseguenze significative per il condannato. Il caso riguarda un individuo condannato per attività illecite legate a droghe pesanti, il cui tentativo di ottenere una revisione della sentenza si è scontrato con la severa valutazione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado. In particolare, le sue censure si concentravano su tre punti principali:
1. Il trattamento sanzionatorio: L’entità della pena inflitta era ritenuta eccessiva.
2. Il diniego delle attenuanti generiche: I giudici d’appello non avevano concesso una riduzione della pena sulla base di circostanze favorevoli non tipizzate dalla legge.
3. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Non era stato concesso il beneficio che avrebbe evitato al condannato di scontare la pena in carcere.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alle argomentazioni dell’imputato, ma piuttosto che il ricorso stesso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza spiega chiaramente le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità, riconducibili essenzialmente alla genericità e manifesta infondatezza dei motivi presentati.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘genericamente proposto’ per quanto riguarda le critiche al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti. La Corte d’Appello aveva infatti basato la sua decisione sulla ‘sistematica attività illecita’ legata a droghe ‘pesanti’ e sull’assenza totale di elementi favorevoli a cui ancorare le attenuanti. Il ricorso, secondo i giudici di legittimità, non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche e pertinenti in grado di scalfire la logicità di tale valutazione.
In secondo luogo, e con ancora maggiore nettezza, la Cassazione ha definito ‘manifestamente infondata’ la censura relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha validato la ‘ineccepibile prognosi negativa’ formulata dai giudici di merito. Tale prognosi si fondava su due pilastri: la gravità oggettiva della condotta e la ‘completa assenza di indici prognosticamente favorevoli’. In altre parole, non vi era alcun elemento che potesse far sperare in un futuro comportamento lecito da parte del condannato, rendendo impossibile la concessione del beneficio.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Fondato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e giuridicamente solido. Le doglianze generiche, che si limitano a ripetere le lamentele già respinte nei gradi precedenti senza un’argomentazione critica e strutturata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. La decisione serve da monito: un’impugnazione avventata non solo non produce risultati, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto genericamente proposto e manifestamente infondato, non riuscendo a contestare efficacemente le ragioni della sentenza impugnata, in particolare riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti.
Quali sono stati i motivi per negare la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata a causa di una prognosi negativa sull’imputato, basata sulla gravità della sua condotta (traffico sistematico di droghe pesanti) e sulla totale assenza di elementi che potessero indicare un suo futuro ravvedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività ille riguardante droga cd. “pesante”, e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli;
Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, in presenza di una ineccepibile prognosi negativa fondata sulla gravità della condotta e sulla completa assenza di indici prognosticannente favorevoli;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025