Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione in Cassazione Viene Respinta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito non solo conferma la decisione del giudice precedente, ma comporta anche conseguenze economiche per chi ha presentato l’appello. Analizziamo il caso specifico per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo di ribaltare la sentenza si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: l’inammissibilità dei motivi presentati.
La Decisione della Corte: un Ricorso Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi dedotti dal ricorrente e li ha giudicati ‘manifestamente infondati’. Questa valutazione ha portato direttamente alla dichiarazione di ricorso inammissibile. In pratica, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione per una seconda valutazione dei fatti, ma ha stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano prive di quel fondamento giuridico necessario per poter essere discusse.
La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, era stata motivata in modo ‘logico, coerente e puntuale’. Questo significa che i giudici di secondo grado avevano spiegato in maniera esauriente le ragioni della loro decisione, senza lasciare spazio a dubbi o illogicità che potessero giustificare un intervento della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni alla base della decisione di inammissibilità si concentrano su due punti chiave sollevati dal ricorrente, entrambi rigettati:
1. Superfluità dell’integrazione probatoria: Il ricorrente lamentava la necessità di acquisire ulteriori prove. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui le prove già presenti nel fascicolo erano sufficienti per giungere a una decisione, rendendo superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: L’imputato contestava anche la decisione di non concedergli le attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse completa e adeguata, non ravvisando alcuna violazione di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità (errori di diritto) e non per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente esaminati nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione ‘manifestamente infondati’.
Quali argomenti del ricorrente sono stati respinti?
Sono state respinte le censure relative alla presunta necessità di un’ulteriore integrazione probatoria e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione in modo logico e completo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla superfluità della integrazione probatoria nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.