Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere un percorso giudiziario, confermando la decisione dei giudici di merito. Il caso riguarda una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che portano la Suprema Corte a una pronuncia di questo tipo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, decideva di impugnare tale decisione proponendo ricorso per Cassazione. Il fulcro del ricorso era incentrato su una critica alla valutazione operata dalla Corte territoriale riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non riesamina i fatti, ma si concentra sulla validità e sulla fondatezza dei motivi di ricorso presentati. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono talmente prive di pregio da non meritare neanche una disamina approfondita.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta: il motivo di ricorso era “manifestamente infondato”. Vediamo nel dettaglio cosa significa.
Manifesta Infondatezza del Motivo
I giudici hanno ritenuto che la critica mossa dal ricorrente alla sentenza della Corte d’Appello fosse palesemente priva di fondamento. La Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” su tutti gli aspetti della vicenda. Questo include non solo la ricostruzione materiale dei fatti, ma anche l’analisi dell’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzione dell’imputato, e la corretta applicazione della figura del concorso formale omogeneo di reati.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha constatato che la sentenza di secondo grado era ben motivata e immune da vizi logici o giuridici evidenti. Di fronte a una motivazione così solida, il tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti si è rivelato infruttuoso, poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La Condanna Diventa Definitiva: La sentenza della Corte d’Appello passa in giudicato, rendendo la condanna definitiva e non più impugnabile.
2. Condanna alle Spese: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione non è una terza occasione per riesaminare i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono deboli o si limitano a contestare l’apprezzamento del giudice di merito, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato giudicato “manifestamente infondato”, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico e logico.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva motivato la condanna in modo logico, coerente e puntuale, analizzando correttamente tutti gli elementi del reato, inclusi l’aspetto psicologico (elemento soggettivo) e il concorso formale tra i reati.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1MP
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione alla integrazione della fattispecie di concorso formale omogeneo di reati, anche quanto all’elemento soggettivo (cfr. pag. 2 ultimo cpv. ed inizio pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
estensore GLYPH Il Consiglier
Il Presidknte