Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche contro la sentenza impugnata, basate su violazioni di legge. Quando i motivi sono una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, chiarendo i limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo al reato di evasione e alla concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: da un lato, si contestava la fondatezza della condanna stessa; dall’altro, si lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che riflettono i consolidati principi che governano il giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo punto cruciale riguarda la natura dei motivi addotti contro la condanna per evasione. La Corte ha osservato che tali motivi non introducevano nuovi profili di violazione di legge, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già presentate e respinte dal giudice d’appello. Quest’ultimo aveva fornito una motivazione corretta e giuridicamente solida per disattendere le argomentazioni della difesa. In sede di legittimità, la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme. Riproporre le medesime questioni di fatto equivale a chiedere un terzo grado di merito, che non è consentito dalla legge. Pertanto, tali motivi sono stati giudicati non consentiti.
La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha incontrato un ostacolo simile. La Corte ha ribadito che la valutazione circa l’applicazione di tali circostanze rientra nell’apprezzamento esclusivo e discrezionale del giudice di merito. Questo potere può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti fornendo una motivazione logica ed esauriente, basata sulla ‘durata e reiterazione delle condotte illecite’. Tale giustificazione, essendo immune da vizi logico-giuridici, ha reso la censura inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che i motivi di ricorso contro la condanna erano meramente riproduttivi di censure già disattese in appello con argomenti giuridici corretti. Per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che tale decisione rientra nell’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e, nel caso specifico, era supportata da una motivazione logica ed esauriente che valorizzava la durata e la ripetitività delle condotte illecite dell’imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato sottratto a un ulteriore scrutinio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve sollevare questioni di puro diritto o evidenziare vizi logici gravi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di riproporre le stesse argomentazioni già respinte è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di un’ulteriore sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomenti già esaminati e respinti con motivazioni corrette dal giudice d’appello, e perché la questione delle attenuanti generiche rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile quando la decisione del giudice di merito, come in questo caso, è sorretta da una motivazione logica ed esauriente. La valutazione su questo punto è sottratta al controllo di legittimità in quanto basata su un apprezzamento di fatto.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; í motivi di ricorso, relativi alla manca applicazione delle circostanze attenuanti generiche, involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzioNOMErio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la durata e reiterazione delle condotte illecite;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Preside te