Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Sconfitta in Cassazione
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi presenta un appello basato su motivi generici, ripetitivi o manifestamente infondati. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, confermando la condanna per due soggetti che avevano tentato di appellarsi senza addurre nuove e valide argomentazioni.
I Fatti del Caso: Evasione e Tentato Furto
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condotta di due individui, già sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Nello specifico, i due avevano violato rispettivamente la misura dell’evasione e quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tentare di commettere un furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, li aveva condannati, ritenendo provate le loro responsabilità.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Ripetitiva
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali censure:
1. Contestazione sulla recidiva: Uno dei ricorrenti lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante della recidiva, senza una reale valutazione dell’aumentata pericolosità sociale.
2. Eccessività della pena: Entrambi i ricorrenti sostenevano che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivamente severo e sproporzionato rispetto ai fatti commessi.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questi motivi non erano altro che la riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera ripetizione delle doglianze già esaminate e rigettate dal giudice precedente, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i ricorsi erano ‘riproduttivi’ e ‘manifestamente infondati’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. Per quanto riguarda la recidiva, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, valorizzando i precedenti penali dell’imputato come chiaro indice di una ‘maggiore pericolosità’. Il ricorso, invece, si limitava a negare tale pericolosità in modo generico, senza confrontarsi con la logica della sentenza impugnata.
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la pena inflitta, facendo corretto riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, era stata valorizzata la ‘funzionale realizzazione’ dei reati di evasione e violazione delle misure di prevenzione al fine di commettere un reato più grave come il tentato furto pluriaggravato. La censura dei ricorrenti risultava, anche in questo caso, una sterile ripetizione di argomenti già confutati.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice d’appello. È necessario articolare censure specifiche, che colpiscano la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello e risultano, quindi, manifestamente infondati.
Perché la Cassazione ha confermato la valutazione sulla recidiva?
La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato, apprezzando il carattere significativo dei precedenti penali dell’imputato come prova di una maggiore pericolosità, a fronte di un motivo di ricorso che si limitava a smentire tale conclusione senza argomentazioni specifiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il primo motivo di ricorso di COGNOME con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appell che, a fronte del motivo teso unicamente a smentire l’aumentata pericolosità, ha apprezzava il carattere significativo dei precedenti penali idonei a dimostrare la maggiore pericolosità (pag. e 5);
rilevato che i motivi di entrambi i ricorrenti afferenti al trattamecto sanzionatorio rite eccessivo, risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure smentite in sede di gravame; la Corte territoriale ha dato conto dei presupposti previsti dall’art. 133 pen. e valorizzato per entrambi i ricorrenti la funzionale realizzazione, rispettivamente, reati di evasione e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per tentare di commettere un furto pluriaggravato;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024