Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, ribadendo la distinzione fondamentale tra valutazione del fatto e controllo di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, un esito che sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso nel rispetto dei rigidi paletti procedurali. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
Il Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, mettendo in discussione sia l’identificazione della sua persona come autore dei reati, sia la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
I Motivi del Ricorso: Prova, Identificazione e Continuazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre pilastri principali, cercando di scardinare l’impianto accusatorio confermato in appello.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
I primi due motivi di ricorso lamentavano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e un vizio di motivazione riguardo all’identificazione dell’imputato. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e le risultanze processuali per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Questione del “Medesimo Disegno Criminoso”
Il terzo motivo contestava la violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. La difesa sosteneva che i reati per cui si procedeva avrebbero dovuto essere considerati come parte di un unico disegno criminoso insieme ad altri reati, giudicati separatamente, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del processo penale, che limitano il sindacato della Suprema Corte alle sole questioni di diritto.
Sulla Rivalutazione dei Fatti
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte ha osservato che essi erano finalizzati a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già risposto in modo congruo e logico alle stesse obiezioni, senza che il ricorrente avesse evidenziato specifici e decisivi travisamenti della prova. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio equivale a trasformarla in un terzo grado di giudizio di merito, snaturando la sua funzione.
Sulla Mancata Continuazione tra Reati
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato, in modo così evidente da essere definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha validato la decisione dei giudici d’appello, i quali avevano escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Tale esclusione era motivata da elementi oggettivi quali la diversità dei luoghi e delle modalità delle azioni, nonché dei complici coinvolti. Questi fattori, secondo i giudici, interrompevano logicamente l’unicità del presunto piano criminale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria ma estremamente chiara. L’inammissibilità deriva dal fatto che il ricorso non attacca vizi di legge o illogicità manifeste della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre censure già esaminate e respinte, sollecitando un riesame del merito. La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare se i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Per la questione della continuazione, la motivazione risiede nella corretta valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi fattuali (luoghi, modalità, correi) che, nella loro diversità, sono stati ritenuti incompatibili con un progetto criminoso unitario e preordinato.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Dimostra che il successo di un ricorso non dipende dal riproporre le proprie tesi fattuali, ma dalla capacità di individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice di merito. La decisione conferma la rigidità dei criteri per l’ammissibilità, volti a preservare la funzione della Cassazione come organo di nomofilachia, ovvero di garante dell’uniforme interpretazione della legge. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento valuta i ricorsi palesemente infondati.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare la propria innocenza?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi proposti miravano a una rivalutazione delle prove, un’attività che spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non al giudice di legittimità, a meno che non si dimostri uno specifico e decisivo travisamento della prova.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, i motivi sono stati ritenuti non validi per un giudizio di Cassazione, in quanto tendenti a un riesame dei fatti o manifestamente infondati. La conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente alle spese.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della “continuazione” tra i reati?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di secondo grado, il quale aveva escluso l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”. Questa conclusione si basava sulla constatazione di elementi concreti come la diversità dei luoghi, delle modalità delle azioni criminali e dei complici coinvolti, ritenuti incompatibili con un piano unitario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce, reiterando censure già congruamente disattese, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato quale autore dei reati contestati, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici di merito p rispondere alle medesime doglianze proposte in appello (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati separatamente giudicati, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce della diversità dei luoghi e delle modalità delle azioni nonché dei correi coinvolti (si veda, in particolare, pag. 7-8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
GLYPH
Il Presi ente