Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta agli Appelli Ripetitivi
Nel complesso panorama della giustizia penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un filtro fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei gradi di giudizio. Con la recente ordinanza n. 19023/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi che governano l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando la mera riproposizione di censure già esaminate. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un appello può essere respinto senza entrare nel merito.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna d’Appello
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza del settembre 2023, hanno presentato ricorso per Cassazione. I loro motivi di doglianza si concentravano su una presunta violazione di legge e sull’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte una riconsiderazione delle prove e una nuova valutazione della loro posizione, sperando in una rideterminazione della pena.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello precedente: la verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non superavano la cosiddetta “soglia di ammissibilità”.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha spiegato che i ricorsi erano meramente “riproduttivi” di profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, gli avvocati dei ricorrenti non hanno sollevato nuove e specifiche critiche contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado, ma si sono limitati a ripetere argomenti già sconfessati. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve invece contenere una critica puntuale e specifica delle argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, non una generica richiesta di rivalutazione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte Suprema ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di merito aveva, infatti, esaminato adeguatamente le deduzioni difensive e aveva giustificato correttamente la dosimetria della pena. In particolare, la decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata fondata su elementi concreti e ben argomentati: la “biografia criminale” dei due imputati, la loro “spiccata propensione al crimine” e l’assoluta “carenza di positivi elementi apprezzabili”.
La Cassazione ha inoltre ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità). Tentare di ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie” è un’operazione estranea ai compiti della Suprema Corte, a meno che non si dimostri un palese e decisivo travisamento della prova, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione specifici e tecnicamente fondati. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare e argomentare vizi di legittimità specifici, dimostrando dove e perché il giudice di merito ha errato nell’applicare la legge o ha costruito un ragionamento palesemente illogico. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un’ammenda di tremila euro ciascuno.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e nuova contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali fattori hanno giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche basandosi sulla motivazione del giudice d’appello, che aveva considerato la biografia criminale degli imputati, la loro spiccata propensione al crimine e la totale assenza di elementi positivi a loro favore.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge l’illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 43, 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica c analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, bench sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame del deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e sulla dosimetria della pena inflitta, la cui congruità è stata correttamente motivata dalla territoriale in ragione alla biografia criminale dei correi, della emersione dell spiccata propensione al crimine e della carenza assoluta di positivi eleme apprezzabili ai fini di un’eventuale rideterminazione della pena tramite concessione delle circostanze attenuanti generiche);
che la censura in punto di responsabilità, oltre che reiterativa, è vol prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazion specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore