Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari l’11 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia il 28 gennaio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 4 novembre 2021, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo censura violazione dell’art. 59, comma 2, cod. pen., per mancata verifica della colpa richiesta per la configurazione dell’aggravante dell’ingente quantità di droga; con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e, nel contempo, illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull’aggravante.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Tutti i motivi indicati risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 3-6 della sentenza impugnata), motivazione con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta adeguatamente.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.