Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47760 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47760 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore del COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 25/09/2023;
lette le conclusioni depositate dalla parte civile costituita, ribadite con memoria.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 05/07/2022, ha confermato la sentenza del G.u.p. di Rovigo del 05/07/2021 ad esito di rito abbreviato, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il solo delitto di cui al capo b) della rubrica (art. 642 cod. pen).
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, per aver utilizzato nella decisione un documento non reso ostensibile alla difesa al momento del deposito degli atti di indagine (aff. 225 relativo alla seconda pagina del verbale di sit reso da COGNOME NOME); il documento, non presente nel fascicolo degli atti di indagine e nel fascicolo del dibattimento, come dimostrava l’ordinanza di acquisizione disposta dalla Corte di appello, era stato utilizzato per la decisione senza che la difesa ne avesse preso cognizione, così incidendo sulla scelta di accedere al rito abbreviato, la Corte di appello aveva rigettato l’eccezione di nullità immotivatamente.
2.2. Insufficiente e comunque contraddittoria motivazione, nonché, violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo b); la Corte di appello si è appiattita sulle considerazione del giudice di primo grado senza confrontarsi con le doglianze difensive; si è semplicemente recepito il contenuto della relazione commissionata dalla società RAGIONE_SOCIALE, senza confrontarsi con le doglianze difensive che evidenziavano il mancato rinvenimento di tracce di liquido infiammabile; l’unica prova che poteva sostenere l’innesco doloso è stata ampiamente smentita e il giudice di appello ha omesso totalmente di considerare la portata risolutiva di tale elemento; né è stata considerata la censura che evidenziava l’anomalia e contraddittorietà della assoluzione del coimputato COGNOME, atteso che i beni di maggior valore nel capannone erano a lui riferibili, manca qualsiasi puntualità, precisione e rilevanza degli elementi valutati.
2.3. Insufficiente e comunque apodittica motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
È bene premettere che nel caso in esame ricorre una c.d. doppia conforme quanto all’affermazione di responsabilità del COGNOME per il delitto
allo stesso ascritto al capo b) della rubrica. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, COGNOME).
Nel caso concreto i motivi proposti sono all’evidenza volti a sostenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione della Corte di appello logica ed articolata che non si presta a censure in questa sede. In tal senso, appare opportuno premettere che questa Corte ha ripetutamente evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
4.1. Il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, oltre che non consentito. Il ricorrente in sede di appello non aveva articolato alcuna censura sul punto. In questa sede poi il motivo si caratterizza per la sua genericità, non essendo stato evidenziato in alcun modo l’effettivo pregiudizio subito e la decisività dello stesso. La difesa ha, dunque, sottolineato la presenza di un errore di collazione in fase di formazione del documento informatico, acquisito in appello nella sua completezza, ma in tale ambito non ha neanche genericamente articolato una prova di resistenza al fine di dimostrare la decisività del contenuto di tale pagina rispetto al complesso del documento ed alle conseguenze che ne sono derivate dal punto di vista logico ed argomentativo nell’affermazione della
responsabilità del ricorrente, così ricadendo all’evidenza nel vizio di aspecificità, considerata l’ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, in assenza di qualsiasi pregiudizio anche quanto all’accesso al rito abbreviato (anche atteso che nel foglio in questione era presente esclusivamente una dichiarazione di riscontro alle valutazioni tecniche della compagnia RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, un dato dunque sostanzialmente neutro tenuto conto del corposo compendio probatorio richiamato dai giudici di merito).
4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le argomentazioni della difesa sul punto sono del tutto generiche ed aspecifiche, essendosi la stessa limitata a contestare le valutazioni realizzate dal giudice di appello, senza evidenziare alcun elemento concreto in senso contrario. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
4.4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della domma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, COGNOME inoltre, COGNOME l’imputato, COGNOME alla COGNOME rifusione COGNOME delle COGNOME spese COGNOME di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 19 ottobre 2023.