Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, con un unico atto;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si contesta vizio di violazione di legge e di motivazione, tanto in ordine alla mancata assoluzione degli odierni ricorrenti in relazione al fatto di cui al capo a), riqualificato dalla fattis di cui all’art. 624-bis cod. pen. a quella di cui all’art. 648 cod. pen., quanto relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui agli artt. 50 e 59, primo comma, cod. pen. – così formulato non è consentito, in quanto risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (s vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il ricorrente, pur avendo proposto censure formalmente riconducibili al vizio della motivazione, invero, ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tendendo a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni de suo convincimento, indicando in base a quali elementi si debba ritenere essere correttamente qualificato il fatto ascritto ai ricorrenti come reato di ricettazion mentre siano assenti gli estremi per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 50 cod. pen., sia pure nella sua forma putativa;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione dei quali è, in via esclusiva, riservata al giudice dì merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 d 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);
rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena e in ordine al differente trattamento sanzionatorio stabilito per i due ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la difesa, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, inoltre, la Corte territoriale ha adeguatamente e specificatamente motivato la mancata applicabilità delle attenuanti ex art. 62-bis in favore di COGNOME NOME, tenendo conto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.