Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere le Stesse Tesi non Paga
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato, chiarendo che non può trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve limitarsi a una valutazione di legittimità. Il caso riguardava un imputato condannato per truffa che, anche in sede di legittimità, ha tentato di ottenere una riqualificazione del reato in insolvenza fraudolenta, senza però sollevare vizi specifici della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa in primo grado. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, che con una motivazione approfondita ed esaustiva convalidava la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale dell’imputato. Nonostante la cosiddetta ‘doppia conforme’, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: una presunta violazione degli articoli 640 e 641 del codice penale e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nel reato meno grave di insolvenza fraudolenta e la sentenza d’appello non avrebbe adeguatamente considerato le doglianze difensive.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura ‘aspecifica’ dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una pedissequa ripetizione di quelle già sollevate e rigettate in appello. La Corte territoriale, infatti, aveva già affrontato in modo ‘preciso e concludente’ le questioni relative alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio. Proporre nuovamente le stesse doglianze, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza d’appello, rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
La Decisione della Corte Suprema
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere l’intera vicenda fattuale. Il suo compito è vigilare sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, la constatazione che la sentenza della Corte d’Appello era ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’. I giudici d’appello avevano indicato una ‘pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità’ dell’imputato, con una ricostruzione dei fatti immune da censure sotto il profilo della completezza e della razionalità. In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che gli apprezzamenti di fatto, se non viziati da manifesta illogicità o contraddittorietà, sono ‘insindacabili in questa sede’. Citando un proprio precedente (sentenza n. 44659/2021), la Corte ha implicitamente confermato che la distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta era stata correttamente applicata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso che si limiti a riproporre le medesime questioni di fatto già ampiamente dibattute e risolte nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione concreti e riconoscibili, come la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e non su una diversa interpretazione delle prove. In caso contrario, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e si limitavano a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte in modo esauriente dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in questo tipo di giudizio?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a valutare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza dei giudici di merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già effettuata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali il ricorren lamenta violazione degli artt. 640 e 641 cod. pen. e vizio di motivazione in o alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato di truffa ed alla riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta sono aspecif quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appe affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzio nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionali fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittor di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (cfr. Sez. 5, n del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 in tema di differenza tra i reati di cui artt. 640 e 641 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglig 2024.
Il P esid COGNOME e NOME COGNOME eriali