Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Contro il Patteggiamento è Destinato al Fallimento
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento (tecnicamente, applicazione della pena su richiesta delle parti) è un percorso stretto e pieno di ostacoli. Con la recente Ordinanza n. 32888/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la rigidità dei presupposti per contestare tali decisioni, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo, ancora una volta, i confini invalicabili per la difesa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non ogni doglianza può trovare ascolto presso la Suprema Corte, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Prato. Un individuo, accusato di un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90), relativo a fatti di lieve entità, decideva di ricorrere per cassazione. La tesi difensiva si fondava su un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i fatti contestati nel capo di imputazione avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa, e presumibilmente meno grave, fattispecie di reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi, figura effettivamente l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”.
Tuttavia, la Corte ha specificato che tale motivo può essere fatto valere solo a condizioni ben precise.
L’Interpretazione Restrittiva dell’Erronea Qualificazione
Il cuore della pronuncia risiede nella limitazione del concetto di “erronea qualificazione giuridica”. Secondo gli Ermellini, non basta semplicemente sostenere che il giudice abbia sbagliato a inquadrare i fatti. L’errore deve essere palese, immediatamente riscontrabile e manifestamente eccentrico rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione e nella succinta motivazione della sentenza.
In altre parole, il vizio deve emergere dalla semplice lettura degli atti, senza che sia necessario compiere alcuna nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto. Il ricorso non può diventare un pretesto per proporre una “ricostruzione alternativa e più logica dei fatti”, perché ciò significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, eventualità esclusa nel nostro ordinamento e, a maggior ragione, nel contesto delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come il ricorrente, al di là dell’enunciazione formale del vizio di legge, stesse in realtà tentando di introdurre una rivalutazione del materiale probatorio. Si contestavano errori valutativi e si proponeva una diversa lettura dei fatti, basata su aspetti che non emergevano con immediatezza dalla contestazione.
Richiamando un precedente consolidato (sentenza Casarin, n. 39600/2015), la Cassazione ha sottolineato che l’impugnazione è inammissibile se, per accogliere il motivo, è necessario un “passaggio logico” che implichi l’analisi di aspetti fattuali e probatori non immediatamente evidenti. Nel caso di specie, la struttura stessa del ricorso mirava proprio a questo: una riconsiderazione del merito della vicenda, mascherata da censura sulla qualificazione giuridica. Di qui, la inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento dei fatti. Le vie di impugnazione sono eccezionali e limitate a vizi evidenti e di natura puramente giuridica. Chi intende ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena deve essere consapevole che non potrà rimettere in discussione la ricostruzione fattuale concordata tra le parti e recepita dal giudice. Qualsiasi tentativo di farlo, anche in modo indiretto, si scontrerà con una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come i tremila euro inflitti nel caso specifico.
In quali casi è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per i motivi espressamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, tale errore deve essere palese ed emergere direttamente dagli atti, senza necessità di una nuova valutazione delle prove.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur lamentando formalmente un’erronea qualificazione giuridica, i motivi reali miravano a una riconsiderazione dei fatti e a una diversa ricostruzione della vicenda, attività che non è permessa nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32888 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CHEN CHUANG 060YQ3Z nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risul con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Nel caso in
esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunc dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativ prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti de infondati a stregua delle modalità dei fatti quale enunciati fin dal c imputazione;
2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso I’ll luglio 2024
La President elatrice