Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, chiarendo quali motivi possono essere validamente proposti e quali, invece, conducono a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per comprendere il funzionamento del nostro sistema giudiziario penale. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un organo di legittimità, chiamato a vigilare sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Un Appello con Tre Censure
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre distinti motivi:
1. La contestazione dell’accertamento della sua responsabilità penale, sostenendo una diversa valutazione dei fatti.
2. La censura della motivazione della sentenza per illogicità, in particolare riguardo a uno dei capi di imputazione.
3. La lamentela per una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Analizziamo le ragioni dietro questa netta decisione per ciascun punto sollevato dal ricorrente.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
La Suprema Corte ha subito chiarito che contestare l’accertamento della responsabilità penale, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, non è consentito in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per il suo convincimento. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è un’attività preclusa alla Cassazione, il cui compito è solo verificare che la motivazione del giudice precedente non sia palesemente illogica o contraddittoria, non sostituirla con la propria.
Secondo Motivo e il Vizio di Motivazione
Anche la censura relativa al vizio di motivazione è stata respinta. La Corte ha ricordato che il vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, è solo quello che emerge dal testo stesso del provvedimento impugnato, come una contraddizione interna o un contrasto con massime di esperienza consolidate. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta coerente e completa, avendo provato tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato.
Terzo Motivo: La Discrezionalità sulla Pena e il Ricorso Inammissibile
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo all’eccessività della pena. La graduazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita seguendo i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. In questo caso, il giudice aveva adeguatamente giustificato la sua decisione facendo riferimento ai numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, un fattore che legittima una valutazione di maggiore severità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è un compendio dei principi che regolano il giudizio di legittimità. Il rigetto di ogni motivo si fonda su un pilastro del sistema: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il primo (Tribunale e Corte d’Appello) accerta i fatti e valuta le prove. Il secondo (Corte di Cassazione) controlla che nel fare ciò, i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che chiede alla Cassazione di rifare il processo è, per sua natura, un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve come monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. È essenziale che i motivi del ricorso si concentrino su vere e proprie violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e intrinseci alla sentenza, piuttosto che su un disaccordo con le conclusioni del giudice di merito. La decisione conferma che la discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena è ampia e sindacabile solo in caso di palese irragionevolezza. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sottolinea le conseguenze negative di un ricorso presentato senza solide basi giuridiche.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, un’attività che non è permessa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione può solo valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Quando un vizio di motivazione di una sentenza è considerato valido in Cassazione?
Un vizio di motivazione è valido solo quando emerge direttamente dal testo della sentenza, manifestandosi come un’evidente illogicità, una contraddizione interna al ragionamento o un contrasto con principi di esperienza universalmente noti. Non basta semplicemente non essere d’accordo con la valutazione del giudice.
È possibile contestare l’entità della pena decisa dal giudice di merito davanti alla Cassazione?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o se non rispetta i criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.). Nel caso specifico, la pena era giustificata dai precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERLIZZI il 02/07/1985
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la successiva memoria trasmessa in data 6 giugno 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’accertamento della responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) di imputazione, denunciando illogicità della stessa, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pag. 6-7, laddove risultano pienamente provati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato in questione);
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice del merito risulta adeguatamente assolto a pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ai plurimi precedenti specifici che gravano la biografia criminale dell’imputato;
che la memoria da ultimo trasmessa in data 6 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all’originaria prospettazione dei motivi di doglianza;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.