Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda perché un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche una conseguenza diretta di una difesa tecnicamente carente. L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione deve essere una critica puntuale e argomentata, non una generica lamentela.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non è riuscito a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione è prevista proprio per i casi in cui un ricorso viene respinto per inammissibilità, agendo da deterrente contro impugnazioni pretestuose o redatte in modo non conforme alla legge.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un punto centrale: la genericità dei motivi presentati. Secondo i giudici, il ricorso era formulato in modo del tutto generico e non si confrontava in maniera specifica con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, il difensore si era limitato a sollevare una ‘generica doglianza’, senza costruire quella ‘critica argomentata’ che, secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, è la funzione tipica dell’impugnazione.
La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare le sentenze n. 20377/2009 e n. 22445/2009), la quale stabilisce che per essere ammissibile, un ricorso deve dialogare criticamente con la decisione che contesta, smontandone, pezzo per pezzo, le fondamenta logico-giuridiche. Un atto che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte o a esprimere un dissenso generale senza un’analisi puntuale è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La redazione di un ricorso per Cassazione non può essere un mero esercizio di stile o una ripetizione di motivi già esposti. È un’attività tecnica che richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere specifica, pertinente e deve indicare con precisione il punto della motivazione che si intende criticare e le ragioni di tale critica.
In conclusione, per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche per il proprio assistito, è indispensabile che l’atto di impugnazione vada oltre la semplice contestazione, trasformandosi in un vero e proprio contraddittorio a distanza con le ragioni del giudice che ha emesso la decisione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le deduzioni erano del tutto generiche e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una doglianza generale sulla decisione.
Qual è la funzione tipica di un’impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica di un’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, come stabilito dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38286 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38286 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 15008/2025
CC – 24/10/2025
R.G.N. 27179NUMERO_DOCUMENTO
OMBRETTA DI GIOVINE
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Il Collegio
letto il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 385 cp; rilevato che con tale ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione; osserva:
Il ricorso Ł originariamente inammissibile perchØ il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perchØ la sua funzione tipica Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME