Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario formulare una critica puntuale e argomentata al provvedimento che si contesta. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali:
1. La contestazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo di non essere consapevole della provenienza illecita dei beni in suo possesso.
2. La presunta estinzione del reato per prescrizione, secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la validità di tali argomentazioni.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ragioni distinte ma complementari.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Critica Argomentata
Il primo punto del ricorso è stato giudicato indeducibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva infatti motivato la condanna evidenziando l’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione plausibile per il possesso dei titoli di provenienza illecita.
Il ricorso in Cassazione, invece di contestare specificamente tale ragionamento, si è limitato a riproporre le stesse difese. Secondo la Corte, un ricorso è tale solo se assolve alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In mancanza di ciò, i motivi sono considerati non specifici, ma solo apparenti, e quindi inammissibili.
Il Secondo Motivo: L’Infondatezza della Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha effettuato un semplice calcolo temporale: la condotta contestata all’imputato risaliva a ottobre 2014. Il reato di ricettazione ha un termine massimo di prescrizione di 10 anni. La sentenza d’appello era stata pronunciata il 19 ottobre 2023, quindi ampiamente entro il termine decennale. Di conseguenza, la pretesa estinzione del reato era palesemente errata e priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di difese già valutate, ma deve contenere una critica mirata e logico-giuridica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In secondo luogo, il principio di non manifesta infondatezza: i motivi addotti non devono essere palesemente privi di fondamento, come nel caso di un errato calcolo dei termini di prescrizione. La combinazione di questi due vizi ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi in modo tecnicamente rigoroso e giuridicamente fondato. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto utile per l’imputato, ma comporta conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma che l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole processuali, volte a garantire l’efficienza del sistema e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
Perché è stato ritenuto una semplice e letterale ripetizione dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. La Corte lo ha definito non specifico e solo apparente.
Il reato di ricettazione era prescritto al momento della sentenza d’appello?
No. Il reato risaliva a ottobre 2014 e il termine massimo di prescrizione per la ricettazione è di 10 anni. La sentenza d’appello è stata pronunciata il 19 ottobre 2023, quindi prima che il termine fosse scaduto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24944 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’eleme psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia l’incapacità dell’imputato di for plausibile giustificazione in ordine al possesso dei titoli, dovendosi gli stessi consider specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell’art. 157 pen., è manifestamente infondato in quanto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il 19 ottobre 2023, il reato in contestazione non era ancora prescritto posto c termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione è pari a 10 anni e la condotta ascr all’imputato risale all’ottobre del 2014;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid te