Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione e ribadisce i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in una terza valutazione del merito della causa. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che li vedeva coinvolti. Entrambi i ricorsi sollevavano questioni diverse: la prima ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, mentre il secondo contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo un travisamento degli stessi.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato separatamente i due ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Le argomentazioni della Corte forniscono importanti chiarimenti sui requisiti di un ricorso in Cassazione.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Per quanto riguarda la prima ricorrente, la Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso era privo di specificità. In pratica, l’imputata si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dai giudici di merito. I giudici avevano infatti concluso che il suo contributo al reato non era stato di “minima rilevanza”, escludendo così l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 114 del codice penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di censure già disattese, ma deve individuare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata.
Il Secondo Motivo: Motivazione Congrua e Assenza di Travisamento
Anche il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era congrua e priva di vizi logico-giuridici. I giudici di merito avevano basato la loro decisione sulle dichiarazioni della coimputata, supportate da specifici riscontri esterni. Il ricorrente, nel lamentare un presunto “travisamento del fatto”, non aveva in realtà dimostrato un errore palese nella lettura delle prove, ma aveva tentato di proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza coerente e completa, respingendo così la censura.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo delle doglianze già esposte nei precedenti gradi di giudizio. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata, ma è necessario indicare con precisione le ragioni di diritto che la renderebbero illegittima. In secondo luogo, la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del fatto. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma di verificare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, entrambi i ricorsi fallivano nel rispettare questi principi, mirando a ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso in quella sede.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per un’impugnazione efficace in Cassazione è stretta e richiede un’attenta formulazione tecnica dei motivi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. Questa decisione funge da monito: i ricorsi presentati senza un solido fondamento giuridico e basati sulla sola speranza di una riconsiderazione dei fatti vengono inevitabilmente respinti, con un aggravio di costi per i ricorrenti.
Perché il ricorso della prima imputata è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito, in particolare riguardo alla non applicabilità dell’attenuante per la minima partecipazione al fatto.
Qual è la ragione del rigetto del secondo ricorso che lamentava un travisamento del fatto?
Il ricorso è stato rigettato perché la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e priva di vizi logici. Il presunto travisamento del fatto è stato considerato inesistente, poiché la decisione dei giudici si basava su un resoconto coerente e completo, fondato su dichiarazioni supportate da riscontri esterni.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12779 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TOCCO DA CASAUFUA DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TOCCO DA CASAURIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione sul fatto che la partecipazione concorsuale della ricorrente al fatto non fosse di minima rilevanza, così da escludere l’attenuante invocata di cui all’art. 114 cod.pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza);
ritenuto, guanto al ricorso del COGNOMECOGNOME che la Corte ha escluso ha offerto congrua motivazione immune da visi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità, valorizzando le dichiarazioni della coimputata in guanto assistite da specifici riscontri esterni che il ricorso non mostra di tenere nella debita considerazione risultando generico anche nel supposto travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, in realtà inesistente tenuto conto del resoconto coerente e completo effettuato in sentenza (fg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore