Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Quando un cittadino impugna una sentenza sfavorevole, l’ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, non sempre la Corte esamina il caso nel dettaglio. Esistono situazioni in cui il tentativo di appello si ferma prima ancora di iniziare: è il caso del ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio, spiegando perché non basta ripetere le proprie ragioni per ottenere una revisione della sentenza.
Il caso: Appello per resistenza a pubblico ufficiale
Un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su una serie di argomentazioni volte a contestare la sentenza precedente, in particolare riguardo all’elemento psicologico del reato, ovvero l’intenzione di commettere il fatto.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione nel merito della vicenda, ma su ragioni prettamente procedurali e di metodo. Vediamo i punti chiave che hanno portato a questa conclusione.
Motivi meramente riproduttivi
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano una semplice riproposizione di quelle già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a ripetere le stesse censure, senza evidenziare vizi specifici della decisione d’appello, viene considerato inammissibile.
L’irrilevanza dello stato di ebbrezza
La difesa aveva fatto leva sulla condizione di ubriachezza dell’imputato al momento dei fatti, sostenendo che questa potesse escludere la sua piena consapevolezza e volontà. La Corte ha ritenuto tale argomento irrilevante. La condotta violenta, ammessa dallo stesso ricorrente, era stata considerata dal giudice di merito come una prova sufficiente dell’intenzione di opporsi agli agenti. Non è stata fornita alcuna lettura alternativa e dimostrata dei fatti che potesse scagionare l’imputato.
La conferma della recidiva e delle attenuanti negate
Infine, il ricorso contestava anche la valutazione sulla recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ‘compiutamente motivata’. I giudici di merito avevano adeguatamente spiegato le ragioni di tali decisioni, nonostante la pena fosse già stata fissata ai minimi previsti dalla legge.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorso fossero manifestamente infondate e puramente ripetitive. I giudici di merito avevano già vagliato e disatteso le stesse questioni con argomenti giuridicamente corretti e privi di illogicità evidenti. Di fronte a un quadro del genere, la legge (in particolare l’articolo 616 del codice di procedura penale) prevede che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti pronunce accessorie. Non c’era spazio per un riesame, poiché non sono stati evidenziati errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato a individuare vizi di legittimità, non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per chi affronta un procedimento penale, ciò significa che le proprie argomentazioni difensive devono essere ben strutturate fin dai primi gradi di giudizio. La semplice riproposizione di tesi già respinte è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è fondato su motivi che sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Lo stato di ubriachezza può essere una scusante per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la condizione di ubriachezza non era rilevante per escludere l’intenzionalità del reato, poiché la condotta violenta ammessa dal ricorrente era di per sé sufficiente a dimostrare l’elemento psicologico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
162/RG. 15456
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argoment giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all’elemento psicologico del evincibile dalla ammessa condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operan senza che sia consentita né un’alternativa e non dimostrata lettura dei fatti, né rilevand condizione di ubriachezza (pag. 4 della sentenza) e risultando compiutamente motivata sia la recidiva contestata, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 4 e 5) a fron una pena fissata nei minimi di legge;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025