Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, per il ricorrente, frustranti del giudizio di Cassazione. Significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, bloccando l’appello per vizi procedurali o per manifesta infondatezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico, illustrando i criteri rigorosi che governano l’accesso al giudizio di legittimità, in particolare in relazione a un reato permanente come l’occupazione abusiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un’imputata per l’occupazione senza titolo di un appartamento. L’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: una presunta violazione di legge riguardo la permanenza del reato, che a suo dire si sarebbe dovuto considerare estinto per prescrizione, e la richiesta di una riduzione della pena con concessione dei benefici di legge.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuno dei motivi di doglianza presentati dalla difesa.
La Manifesta Infondatezza sulla Permanenza del Reato
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La difesa sosteneva che il reato si fosse estinto, ma la Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente motivato la permanenza dell’occupazione. La prova decisiva non era, come contestato dalla ricorrente, un accertamento di polizia giudiziaria, bensì un documento ufficiale: il certificato di residenza. Tale certificazione attestava in modo inequivocabile che l’imputata continuava a risiedere nell’immobile, confermando così il carattere permanente del reato e impedendo il decorso della prescrizione.
La Genericità degli Altri Motivi di Appello
Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della pena e dei benefici di legge, la Cassazione ha bollato i motivi come ‘generici per indeterminatezza’. Secondo la Corte, la ricorrente si era limitata a esprimere un dissenso rispetto alla decisione della Corte d’Appello, senza però adempiere all’onere, previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale, di indicare specificamente gli elementi che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Un ricorso, per essere ammissibile, non può essere una semplice lamentela, ma deve articolare critiche puntuali e circostanziate alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello non è una mera riproposizione delle proprie tesi. Chi impugna una sentenza ha il dovere di confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice precedente, individuandone le presunte falle logiche o giuridiche. Nel caso in esame, la difesa non ha superato la cosiddetta ‘prova di rilevanza’: anche se le sue critiche all’accertamento di polizia fossero state fondate, la presenza del certificato di residenza rendeva comunque provata la permanenza del reato, e quindi la censura era irrilevante ai fini della decisione.
L’ordinanza sottolinea che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, le doglianze generiche non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione funge da importante monito sull’importanza della tecnica e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputata è stata condannata al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma che la giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede rigore, precisione e argomentazioni giuridicamente solide, non semplici lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo principale, relativo alla prescrizione del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre gli altri motivi, riguardanti la pena, sono stati giudicati generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Come è stata provata la permanenza del reato di occupazione?
La permanenza del reato è stata provata in via documentale attraverso un certificato di residenza, che attestava la continua abitazione dell’imputata nell’appartamento occupato. Questa prova è stata considerata decisiva dai giudici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ERCOLANO il 15/04/1958
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizi motivazione in ordine alla permanenza dell’imputata nell’appartamento occupato, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudi merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della senten impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere l’avvenuto decors del termine di prescrizione, stante l’accertato protrarsi dell’occupazione e quindi la permane del reato;
Considerato che, anche prescindendo dall’accertamento di P.G. censurato nel gravame (di modo che lo specifico profilo di censura non supera la cosiddetta prova di rilevanza), permanenza risulta attestata in via documentale dalla certificazione di residenza, richiama espressamente dalla Corte territoriale;
Osservato che le doglianze con cui si invoca una riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge sono generiche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della senten impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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Il Presidente