Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE nato a AOSTA il 27/06/1986
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c)
proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances
presentati alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua (pg. 3 e 4) a
tutte le doglianze oggetto dei motivi di ricorso, evidenziando:
(i) l’insussistenza di un legittimo impedimento a svolgere l’interrogatorio a chiusura delle indagini;
(ii) l’assenza di necessità di integrazione probatorie e, comunque, la successiva richiesta di abbreviato semplice da parte dell’imputato, che rende ogni questione sul punto inammissibile;
(iii) la regolarità della revisione dell’apparecchio alcooltest, in scadenza solo alla fine del mese in cui è stato utilizzato;
(iv) l’infondatezza delle giustificazioni addotte per il possesso degli arnesi atti allo scasso;
(v) la piena congruità del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.