Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente possono essere gravi, non solo in termini di costi, ma anche precludendo la possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. Analizziamo questa decisione per capire perché la precisione in un atto legale è cruciale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione dell’articolo 157 del codice penale, ovvero le norme sulla prescrizione del reato. Il ricorrente sosteneva che il tempo massimo per perseguire il reato fosse ormai trascorso e che, pertanto, dovesse essere prosciolto.
Tuttavia, la sua impugnazione si limitava a deduzioni generiche, senza entrare nel merito delle argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva già analiticamente dato conto di tutti i periodi in cui il decorso della prescrizione era stato sospeso durante il primo grado di giudizio, dimostrando come, alla data della condanna in appello, il reato non fosse ancora prescritto.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto di impugnazione era viziato da una fondamentale carenza: la mancanza di specificità. Invece di contestare punto per punto il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello e le ragioni giuridiche che lo sostenevano, il ricorrente si è limitato a formulare critiche generiche e prive di un reale confronto con la sentenza impugnata.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
Il primo riguarda il requisito della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di tesi già respinte o una generica lamentela. Deve, al contrario, contenere una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare, evidenziando gli specifici errori di diritto o di fatto in cui il giudice precedente sarebbe incorso. In questo caso, il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte d’Appello ha reso il ricorso vacuo e, quindi, inammissibile.
Il secondo pilastro, di enorme rilevanza pratica, è l’effetto preclusivo del ricorso inammissibile sulla prescrizione. La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000), secondo cui l’inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso presentato senza i requisiti di legge ‘cristallizza’ la situazione al momento della sentenza di appello. Anche se il tempo necessario per la prescrizione matura durante l’iter in Cassazione, l’imputato non può beneficiarne se il suo ricorso era ab origine inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma produce effetti deleteri per l’assistito: preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate e impedisce di avvalersi di cause di estinzione del reato che potrebbero nel frattempo maturare. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un’ulteriore conseguenza negativa di una difesa tecnicamente imprecisa. Per i professionisti del diritto, questa decisione sottolinea la necessità di un’analisi approfondita e critica delle sentenze da impugnare, costruendo argomentazioni solide e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e non specifico. Il ricorrente non ha contestato in modo puntuale le motivazioni della Corte d’Appello, che aveva già spiegato perché la prescrizione non era maturata, tenendo conto dei periodi di sospensione.
Cosa succede alla prescrizione se un ricorso viene giudicato inammissibile?
Se un ricorso è inammissibile, la Corte di Cassazione non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la data della sentenza di secondo grado. L’inammissibilità dell’atto preclude questa possibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TOLENTINO il 07/11/1950
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 157 cod. pen., non è specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato correttamente conto di tutti i periodi di sospensione del corso prescrizionale verificatisi durante il primo grado di giudizio, ostativi alla maturazione della prescrizione alla data della sentenza di secondo grado;
che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025