Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Criteri di Rigetto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza fondamentale di presentare motivi di impugnazione specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di censure già esaminate. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Controversia Debitoria
La vicenda trae origine da una controversia di natura debitoria. Un soggetto, dopo aver avviato un’azione monitoria per recuperare un credito, si trovava di fronte a una dichiarazione giurata del debitore che negava il debito. Sulla base di tale dichiarazione, il debitore veniva processato e condannato nei primi due gradi di giudizio. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei motivi presentati dal ricorrente, giudicati inadeguati a superare il vaglio di legittimità. Vediamo i punti salienti del ragionamento dei giudici.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
I primi due motivi di ricorso sono stati considerati semplici riproduzioni di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sia sull’elemento oggettivo del reato (basato sulla versione della persona offesa e sull’assenza di versioni alternative) sia su quello soggettivo (ritenendo implausibile l’ignoranza dell’imputato sulla rilevanza del giuramento).
La Manifesta Infondatezza e la Genericità degli Altri Motivi
Anche gli altri motivi di ricorso non hanno avuto sorte migliore. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato rispetto alla generica istanza presentata in appello. Il quarto, invece, è stato considerato proposto in modo generico, senza una reale devoluzione o sollecitazione specifica al giudice d’appello. Ciò significa che non era stato adeguatamente sottoposto all’attenzione del giudice del grado precedente, precludendone l’esame in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi procedurali consolidati. In primo luogo, ha chiarito che l’astensione degli avvocati dalle udienze non ha rilievo nei procedimenti, come quello previsto dall’art. 611 c.p.p., che si svolgono senza la partecipazione delle parti.
Nel merito, la Corte ha convalidato l’approccio del giudice precedente: la versione della persona offesa è stata ritenuta credibile e sufficiente, soprattutto perché l’imputato, assente nel dibattimento, non ha mai fornito una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo rafforza il principio secondo cui la passività processuale dell’imputato può avere conseguenze negative sulla sua posizione.
Infine, la Corte ha sottolineato che la genericità e la ripetitività dei motivi rendono il ricorso non meritevole di un esame nel merito. Un ricorso inammissibile non è solo un atto inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e originalità. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già respinte, ma è necessario individuare con esattezza i vizi della decisione impugnata e argomentarli in modo convincente. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’esercizio del diritto di difesa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono semplici riproduzioni di censure già respinte, manifestamente infondati, o formulati in modo generico senza una specifica richiesta al giudice d’appello.
La sola testimonianza della persona offesa può essere sufficiente per una condanna?
Sì, la Corte ha ritenuto legittima la decisione basata sulla versione della persona offesa, specialmente quando l’imputato, assente al dibattimento, non fornisce alcuna versione alternativa per contestare l’accusa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34077 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATOLA SERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il primo e secondo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudic di merito in quanto:
-In relazione all’elemento oggettivo, ineccepibile è il riferimento all versione della persona offesa secondo la quale non aveva percepito alcunchè dal debitore prima di avviare l’azione monitoria e all’assenza di versione alternativa da parte dell’imputato, assente nel dibattimento, alla ricostruzione dell’accusa;
-In relazione all’elemento soggettivo, del pari inececpíbile è la ritenut ‘plausibilità della ignoranza da parte dell’imputato della rilevanza de giuramento che andava a rendere;
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica mera istanza in appello;
Ritenuto che il quarto motivo è genericamente proposto in assenza di devoluzione o, almeno, sollecitazione, al giudice di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12.7.2024