Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna. Comprendere le ragioni che portano a una tale decisione è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale, poiché evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Le sue doglianze si concentravano sulla presunta erroneità dell’affermazione di responsabilità, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e sul diniego delle pene sostitutive.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali affinché il ricorso potesse essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte è cruciale per comprendere i principi procedurali applicati.
Motivi Ripetitivi e Generici
Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la responsabilità penale, è stato liquidato come ‘meramente riproduttivo’ delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già risposto con argomentazioni logiche e conformi alla giurisprudenza. Presentare in Cassazione gli stessi identici argomenti, senza criticare specificamente la logica della sentenza impugnata, rende il motivo inammissibile.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata respinta. La Corte ha ritenuto che le ‘sintetiche valutazioni’ della Corte d’Appello fossero una risposta adeguata alla ‘genericità delle deduzioni difensive’. In altre parole, se la difesa non argomenta in modo specifico e dettagliato perché il fatto dovrebbe essere considerato di particolare tenuità, non può pretendere una motivazione altrettanto dettagliata da parte del giudice.
Il Diniego delle Pene Sostitutive
Infine, per quanto riguarda le pene sostitutive, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già motivato il diniego. La decisione si basava su un ‘negativo giudizio prognostico’, ovvero una previsione sfavorevole sul futuro comportamento del condannato, che impediva la concessione di pene alternative al carcere. La motivazione, anche se succinta, era presente e sufficiente a giustificare la decisione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, critichino puntualmente le illogicità della sentenza impugnata e non si limitino a una generica riproposizione di argomenti già vagliati. La decisione insegna che la qualità e la specificità delle argomentazioni legali sono essenziali per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte in appello, in parte troppo generici per sollecitare una motivazione dettagliata, e in parte manifestamente infondati, in quanto la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato le sue decisioni.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che un motivo di ricorso che si limita a riprodurre le stesse censure già svolte in appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1875 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE) nato il 15/05/1968
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
‘
N. 28345/24 BELHAD3
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione di responsabilità è meramente riproduttivo delle censure svolte con l’atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3-6);
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che le sintetiche valutazioni della Corte territoriale (peraltro diffuse nel corpo della motivazione) sono adeguate alla genericità delle deduzioni difensive che le sollecitano;
Ritenuto che tutti gli altri motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione delle pene sostitutive, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto del negativo giudizio prognostico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024