Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i paletti procedurali che definiscono i limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non può trovare accoglimento. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, un concetto chiave nel nostro sistema processuale penale. Il caso in esame riguardava un appello contro una condanna per truffa, ma i principi espressi hanno una valenza generale e sono cruciali per chiunque si approcci al terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano due. Con il primo, il ricorrente contestava la sua responsabilità penale, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte durante il processo. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare elementi di fatto già vagliati e decisi dal giudice d’appello. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, un’esimente applicabile quando il danno causato dal reato è minimo.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ragioni procedurali nette e insuperabili, che toccano la natura stessa del suo ruolo di giudice di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
In merito al primo motivo, la Corte ha sottolineato un principio consolidato: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo. Questioni come l’attendibilità di un testimone, la credibilità delle prove o lo spessore probatorio di un singolo elemento sono di esclusiva competenza del giudice del merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione interviene solo per verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e per controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Qualsiasi doglianza che miri a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, proponendo una lettura alternativa dei fatti, è inevitabilmente destinata a essere dichiarata inammissibile. Come affermato dalla Corte, «Tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del merito».
La Necessità di Proporre i Motivi in Appello
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione procedurale diversa. La Corte ha osservato che la questione della particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata come specifico motivo nel precedente grado di giudizio, ossia davanti alla Corte d’Appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, a pena di inammissibilità, le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione. Si tratta di una regola volta a garantire la gradualità e la completezza del processo, evitando che vengano introdotte tardivamente censure che avrebbero potuto e dovuto essere esaminate dal giudice di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla netta separazione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto. I primi due gradi di giudizio sono deputati ad accertare come si sono svolti i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, svolge un “sindacato di legittimità”, assicurando l’uniforme interpretazione della legge e la coerenza logica delle decisioni dei giudici di merito. Tentare di trasformare il ricorso per Cassazione in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove, è un errore procedurale che porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso stesso. Allo stesso modo, il principio di devoluzione impone che il perimetro del giudizio di appello delimiti anche quello del successivo ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. È fondamentale concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’evidente illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. È altrettanto cruciale assicurarsi che tutte le questioni che si intendono sollevare in Cassazione siano state preventivamente e specificamente dedotte come motivi di appello. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come la credibilità di un testimone?
No, non è possibile. La valutazione delle prove e dei fatti è riservata esclusivamente al giudice del merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, senza entrare nel merito delle risultanze probatorie.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato nel precedente grado di appello?
Se una questione non è stata specificamente sollevata come motivo di appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione. Tale motivo verrà dichiarato inammissibile, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3109 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine al delitto di truff pervenuto il giudice di merito risulta finalizzato ad ottenere, mediante dogli in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione d risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità;
che, in particolare, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccan l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità q non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cred dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. «Tutto ciò è “fatt riservato al giudice del merito» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296 in senso esattamente conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Caradonna, Rv. 280747);
osservato che il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto, non è consen in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previam dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepil dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), c l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricor se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.