Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui un’impugnazione può essere considerata valida. Il caso riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che la Suprema Corte ha deciso di non accogliere, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’appello si basava su tre motivi principali. I primi due miravano a rimettere in discussione questioni di fatto e di diritto che, a dire del ricorrente, non erano state adeguatamente valutate nei gradi di giudizio precedenti. Il terzo motivo, invece, sollevava una questione relativa all’intervenuta prescrizione del reato.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se i motivi del ricorso fossero fondati e meritevoli di un esame nel merito.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che meritano di essere approfondite.
La Reiterazione di Questioni Già Trattate
Per quanto riguarda i primi due motivi, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si era limitato a ‘reiterare questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata’. In altre parole, l’appello non introduceva nuovi elementi o critiche pertinenti a vizi della sentenza di secondo grado, ma cercava semplicemente di ottenere una terza valutazione degli stessi punti già analizzati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era ‘esente da manifeste illogicità’ e in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata.
La Questione della Prescrizione
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha verificato che la sentenza della Corte d’Appello era stata pronunciata prima che il termine di prescrizione fosse maturato. Di conseguenza, anche questa doglianza è risultata priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La decisione evidenzia che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve sollevare critiche specifiche e pertinenti contro la decisione di secondo grado, non limitarsi a manifestare un generico dissenso.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori. La pronuncia in esame serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi, basati su argomentazioni giuridiche pertinenti e non su una semplice riproposizione di tesi già sconfessate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i primi due motivi riproponevano questioni di fatto e di diritto già adeguatamente trattate e decise dalla Corte d’Appello con motivazione logica, mentre il terzo motivo sulla prescrizione era infondato, dato che la sentenza era stata emessa prima della scadenza del termine.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del processo d’appello per un ricorso in Cassazione?
No, questa ordinanza conferma che non è sufficiente. Il ricorso in Cassazione deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, e non può limitarsi a reiterare questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3094 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3094 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso presentati dal difensore di COGNOME reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata risulta pronunciata prima del decorso del termine della prescrizione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025