Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Con una chiara ordinanza, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando come la genericità dei motivi proposti non possa superare il vaglio di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e dettagliate, pena non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Il Contesto del Ricorso
Una cittadina era stata condannata in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La vicenda traeva origine da un intervento delle forze dell’ordine, durante il quale la donna aveva reagito in modo da ostacolare l’operato degli agenti. La difesa aveva presentato ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due argomenti: la presunta erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e una contestazione generica sulla ricostruzione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere discussa. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna emessa dalla Corte d’Appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su una valutazione critica dei motivi presentati dalla difesa. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La difesa non ha individuato vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre argomentazioni vaghe.
Per quanto riguarda l’esclusione della particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica, spiegando perché tale causa di non punibilità non potesse essere applicata al caso concreto. Il ricorso non è riuscito a scalfire la coerenza di tale argomentazione.
Inoltre, sulla questione della responsabilità penale, i giudici hanno evidenziato che si trattava di una “doppia conforme”, ovvero di due sentenze (primo grado e appello) che erano giunte alla stessa conclusione. La sentenza di primo grado, richiamata da quella d’appello, aveva chiarito che la reazione della ricorrente era avvenuta mentre gli agenti stavano semplicemente cercando di comprendere le ragioni del loro intervento, legittimando così la contestazione del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, non una mera riproposizione di doglianze generiche. Contestare una sentenza richiede l’individuazione di precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non un dissenso generale sulla decisione. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative per chi lo propone senza colpa, come la condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la necessità di un uso ponderato e responsabile dello strumento dell’impugnazione.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e manifestamente infondati, non riuscendo a individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, la quale era stata adeguatamente argomentata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte ha considerato applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale, ritenendo che la sentenza impugnata avesse già fornito una motivazione adeguata e corretta su tale punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1856 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1856 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 13 pen., escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. pagina 3), e alla responsabilit ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (cfr. pagina 3, nonché, trattandosi d conforme, pagina 4 della sentenza di primo grado da cui risulta che la reazione della ricorren è avvenuta mentre gli operanti stavano tentando di appurare le ragioni per cui era stato richie il loro intervento);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 200
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ‘delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2025.