Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni quando l’atto di impugnazione non rispetta precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché un ricorso basato su motivi generici o non pertinenti viene respinto, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Condanna per Falso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e per dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000). Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi: un presunto vizio di motivazione nella valutazione delle prove e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. È interessante notare che la Corte non ha disposto nulla riguardo alle spese della parte civile, poiché quest’ultima aveva depositato le proprie conclusioni oltre il termine di legge.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si basa su un’analisi rigorosa dei motivi di ricorso, ritenuti entrambi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: Mancanza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Il primo motivo, che lamentava un errore nella valutazione delle prove e una violazione di legge, è stato giudicato inammissibile perché privo della “necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”. In parole semplici, il ricorrente non ha criticato in modo specifico e puntuale il ragionamento della Corte d’Appello. Anzi, ha riproposto a sostegno della sua tesi lo stesso precedente giurisprudenziale che i giudici di secondo grado avevano già analizzato e motivatamente ritenuto non applicabile al caso concreto. Questo atteggiamento dimostra una mancata volontà di confrontarsi con la decisione impugnata, rendendo il motivo di ricorso astratto e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: La Negazione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, basandosi su indici di natura personale dell’imputato che sconsigliavano un trattamento di favore. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: quando un giudice nega le attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. Può, invece, limitarsi a indicare gli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi per la sua scelta. Anche in questo caso, il motivo di ricorso non ha scalfito la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza d’appello.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre spunti importanti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e direttamente collegati alla motivazione del provvedimento che si intende contestare. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o formulare critiche generiche. È necessario, invece, individuare i vizi logici o giuridici specifici del ragionamento del giudice e argomentare in modo puntuale. In caso contrario, il rischio è non solo di veder confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di una correlazione specifica con le ragioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a riproporre un precedente giurisprudenziale che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente scartato, senza quindi contestare il ragionamento effettivo dei giudici.
Con quale criterio un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua decisione su elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche se sfavorevoli all’imputato. Non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei necessari requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4094 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4094 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.483 cod. pen. e 76 D.P.R. n.445/2000.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione degli elementi probatori – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassa non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino del necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). L riprova della mancanza di confronto è data dal fatto che il ricorrente agita, a sostegno de propria tesi circa l’assenza di dolo, lo stesso precedente che la Corte ha valutato e rispetto quale ha rimarcato le differenze con l’odierna, concreta regiudicanda.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Cort secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuan generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta, invece, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di parte civile, perché quest’ultima ha depositato le proprie conclusioni solo 1’11 dicembr 2025, senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.