Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, delineando i confini invalicabili per la difesa. Questo caso specifico ruota attorno a due questioni centrali: il calcolo della prescrizione e la natura dei motivi che possono essere presentati in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso alla Suprema Corte
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basando le sue doglianze su diversi punti. In primo luogo, ha eccepito l’avvenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine massimo fosse maturato prima della decisione di secondo grado. In secondo luogo, ha contestato la valutazione delle prove che avevano portato al suo riconoscimento come autore del reato e ha richiesto il riconoscimento della continuazione con altri illeciti.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e precisa, che tocca aspetti fondamentali della procedura penale.
La Questione della Prescrizione e i Rinvii Difensivi
Il primo motivo di rigetto riguarda la prescrizione. La Corte ha sottolineato che il calcolo del termine di prescrizione non può ignorare i periodi di sospensione. Nel caso di specie, il processo aveva subito numerosi rinvii su richiesta esplicita del difensore dell’imputato. Questi periodi, per legge, si sommano al termine ordinario, spostando in avanti la data di estinzione del reato. Il ricorso, omettendo di menzionare tali rinvii, presentava un calcolo errato e manifestamente infondato, portando la Corte a respingere l’eccezione. Questo dimostra come il comportamento processuale della difesa possa avere un impatto diretto sui tempi della prescrizione.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Le altre due doglianze, relative alla valutazione probatoria e alla continuazione, sono state giudicate meramente riproduttive di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: la sede di legittimità non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una lettura alternativa delle prove, senza dimostrare un vero e proprio ‘travisamento’ (cioè una lettura palesemente errata o distorta di un dato probatorio), si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. Il primo è il rigore formale: il ricorso deve essere fondato su motivi consentiti dalla legge e non può omettere elementi cruciali, come i periodi di sospensione della prescrizione. Il secondo è la distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che l’hanno preceduta, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove acquisite. Pertanto, le lamentele dell’imputato si sono risolte in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione delle prove, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello. È necessario formulare censure specifiche che evidenzino vizi di legge o difetti logici macroscopici nella motivazione, senza limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni. Inoltre, il calcolo dei termini di prescrizione deve essere effettuato con precisione, tenendo conto di tutte le cause di sospensione e interruzione. L’esito del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolinea le conseguenze di un’impugnazione proposta senza i necessari presupposti di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, l’eccezione di prescrizione era manifestamente infondata perché non teneva conto dei periodi di sospensione causati dai rinvii richiesti dalla difesa; secondo, gli altri motivi erano una mera riproposizione di questioni già valutate e respinte dai giudici di merito, configurandosi come un tentativo non consentito di riesaminare le prove.
Come vengono calcolati i termini di prescrizione in caso di rinvii richiesti dalla difesa?
In caso di rinvii del processo richiesti dalla difesa, i periodi di sospensione che ne derivano vengono sommati al termine di prescrizione ordinario del reato. Questo significa che la data in cui il reato si estingue viene posticipata di una durata pari a quella delle sospensioni concesse.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (come farebbe un tribunale di primo grado o una corte d’appello), ma solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità
in quanto e’ manifestamente infondato il rilievo legato alla eccepita prescrizione matura prima della decisione gravata (risalente al 22 giugno 2023) giacchè al termine prorogato ex art 157 e 161 cp ( destinato a scadere il 13 aprile 2023) vanno computati in aggiunta i periodi sospensione legati ai numerosi rinvii disposti su richiesta del difensore del ricorrente (ai qu ricorso non fa cenno alcuno e dai quali deriva l’evidente superamento del termine in questione rispetto alla data della relativa decisione);
le altre due doglianze, correlate alla valutazione probatoria sottesa al giudizi responsabilità (con riguardo in particolare al riconoscimento dell’imputato effettuato d operanti) e alla rivendicata continuazione esterna sono meramente riproduttive di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argoment giuridicamente corretti ( si veda sulla continuazione pag 5 dal secondo capoverso), puntual rispetto al portato delle doglianze difensive oltre che coerenti alle emergenze acquisite perc estranei ad effettivi travisamenti probatori (giacchè quelli denunziati dal ricorso si riso piuttosto in una lettura logica alternativa dei dati acquisiti che di per sé non manifestamente illogica quella privilegiata dai giudici del merito);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.