Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 612, secondo comma, e 339, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito. Trattasi di operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.